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Sentenza — n. 22323/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls helmet confiscation due to lack of reasoning on aggravated circumstance exclusion while dismissing other nullity claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22323/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially annulled the appellate judgment regarding the confiscation of a seized helmet, declaring the remainder of the appeal inadmissible. The defense argued for nullity based on erroneous application of law and lack of reasoning concerning the exclusion of an aggravating circumstance. The court found the helmet confiscation unsupported because the lower court excluded the 'use as a weapon' aggravating circumstance without adequate justification, violating Article 240 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 240 c.p.: A judgment annulling an aggravating circumstance must provide adequate reasoning; otherwise, the related incidental measures (such as confiscation) based on that circumstance are legally erroneous and must be annulled.

Parole chiave

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confiscation of seized property lack of reasoning in judgment exclusion of aggravating circumstance Article 240 Penal Code partial annulment of sentence commisurazione della pena per rapina reato di poca entità tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
La difesa affida il ricorso a due motivi, con i quali deduce: - nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 56 c.p.
Art. 628 c.p.
Art. 125 c.p.p.
pen., nonché in relazione all'art. 125 cod.
Art. 240 c.p.
pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza di motivazione, in relazione all'art. 240, comma 1, cod.
art. 628 cod. pen
3-bis dell'art. 628 cod. pen.) e riconosciuta l'attenuante della lieve entità del fatto.
art. 125 cod. proc. pen
pen., nonché in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.; - nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.
art. 240 cod. pen
Sancito che il casco non ha assunto alcun ruolo nel corso della condotta contestata, la conferma dell'ordine di confisca e distruzione dà luogo ad un'errata applicazione della legge penale, ponendosi al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018
Come affermato da Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018 - dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALABRIA GAETANO nato a PALERMO il 15/11/1977 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. VINCENZO DINA; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. ALESSANDRO CIMMINO Ricorso trattato con rito cartolare

RITENUTO IN FATTO

1. Calabria Gaetano, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 29/10/2024 della Corte di appello di Palermo, con cui, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, è stata rideterminata la pena inflitta all'imputato in ordine al delitto di tentata rapina, escluse le aggravanti contestate (comma 3 n. 1 e n. 3-bis dell'art. 628 cod. pen.) e riconosciuta l'attenuante della lieve entità del fatto.

2. La difesa affida il ricorso a due motivi, con i quali deduce: - nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 lett.

b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione, in relazione agli artt. 56, 628 cod. pen., nonché in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.; - nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 lett.

b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza di motivazione, in relazione all'art. 240, comma 1, cod. pen., nonché in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.

3. Con requisitoria del 28 aprile 2025, la Procura generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo e per l'inammissibilità nel resto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo. È, invece, inammissibile nel resto.

2. La questione di cui al primo motivo di ricorso - che attiene all'esclusione della desistenza volontaria appare congruamente valutata dalla sentenza impugnata. Come affermato da Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018 - dep. 2019, T., Rv. 275647 - 01 «In tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni».

Nel caso in esame, come evidenziato dalla Corte di appello, dalla ricostruzione della dinamica dei fatti non appare emergere alcun elemento di volontaria interruzione dell'azione posta in essere dall'imputato, non essendo stato consumato il delitto a causa di fattori esterni, quali l'opposizione della persona offesa, nei termini descritti dalla stessa. Sul punto, peraltro, la censura finisce per fondarsi su un'alternativa ricostruzione dei fatti alternativamente prospettata dalla difesa, la quale suddivide in due segmenti la ricostruzione del fatto operata dalla p.o., al fine di neutralizzare la valenza degli antecedenti comportamentali che risultano essere stati correttamente letti dal giudice del merito nell'ambito dell'unitario disegno volto a conseguire, con minaccia, la somma di denaro.

In assenza di ulteriori profili di valutazione idonei ad incidere sulla ricostruzione dei fatti, la sentenza impugnata appare immune da censure.

3. A diverse conclusioni può pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso. La confisca del casco in sequestro, motivata nel giudizio di primo grado in ragione della riconosciuta circostanza aggravante dell'uso del casco come arma, non rinviene adeguata motivazione nella sentenza impugnata a fronte della eselusione della menzionata aggravante da parte della Corte territoriale che ha ritenuto fondato sul punto il motivo di appello con cui la difesa aveva censurato il riconoscimento circostanziale del fatto operato dal Tribunale. Sancito che il casco non ha assunto alcun ruolo nel corso della condotta contestata, la conferma dell'ordine di confisca e distruzione dà luogo ad un'errata applicazione della legge penale, ponendosi al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 240 cod. pen.

4. In conclusione, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e distruzione del casco in sequestro che va restituito all'avente diritto, dichiarandosi inammissibile nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del casco con conseguente restituzione dello stesso all'avente diritto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 6