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Ordinanza — n. 22260/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence as facts and law were already agreed upon by parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22260/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant attempted to challenge facts and legal qualification already settled in a prior plea bargain. The defendant argued for a violation of criminal law and procedural defects, but the court noted that the agreement with the prosecution precluded re-examining the core elements of the offense. Consequently, the court ruled that the defendant cannot now dispute the objective or subjective aspects of the crime covered by the negotiated settlement.

Regesto Legislator

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Art. 444 et seq. cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Once a penalty is applied pursuant to a plea bargain, the defendant cannot challenge the factual or legal elements of the offense as they are covered by the public law agreement.

Parole chiave

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plea bargain inadmissible appeal procedural agreement criminal law Corte di Cassazione negotiated settlement procedural defect

Disposizioni normative citate

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Art. 444 et seq. cod. proc. pen.
Consegue che - una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Tale inammissibilità può essere delibata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5-bis dell’art. 610 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Consegue che - una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 610 cod. proc. pen
Tale inammissibilità può essere delibata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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sent. n. 3746 del 04/11/2021
pen., con il Pubblico ministero, in relazione a più reati di ricettazione, unificati sotto il vincolo della continuazione con il precedente giudicato (sent. n. 3746 del 04/11/2021, irrev.
sent. n. 186 del 2000

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Testo completo

IRITTO 1. In data 10 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari applicava all’imputato -oggi ricorrente- la pena concordata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., con il Pubblico ministero, in relazione a più reati di ricettazione, unificati sotto il vincolo della continuazione con il precedente giudicato (sent. n. 3746 del 04/11/2021, irrev. il 06/02/2023). Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo genericamente la violazione della legge penale ed i tre vizi di motivazione in maniera promiscua.

2. Il ricorso proposto è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua, il Giudice ha il potere- dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla.

Consegue che - una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. - l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall’accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito - dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto ovvero della qualificazione giuridica dei fatti contestati. Dunque, è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è -in larga misura- non realizzata in senso proprio dal Giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull’esito del processo.

Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio.

3. Il ricorso, che non tiene conto dell’accordo raggiunto con la parte pubblica proprio in ordine alla sussistenza dei fatti, alla loro qualificazione giuridica ed alla misura della sanzione applicata, deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Tale inammissibilità può essere delibata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Pe