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Sentenza — n. 22257/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding procedural admissibility of telematic fraud case under new 2024 law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22257/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a second-instance decision that declared the case inadmissible due to lack of a formal complaint. The court found the appeal inadmissible because the new 2024 law requiring a complaint for telematic fraud was already in force at the time of the appeal. Consequently, the court ruled that the procedural bar applied retroactively to the ongoing proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 649-bis cod. pen.; lex interpellat pro homine: The principle that the new law more favorable to the accused applies to the regime of admissibility, meaning the requirement for a formal complaint under the 2024 law applies retroactively to proceedings pending at its entry into force.

Parole chiave

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procedural admissibility telematic fraud formal complaint requirement retroactive application lex interpellat pro homine accusa di truffa usurpazione d'identità commercio elettronico

Disposizioni normative citate

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Art. 649-bis cod. pen.
284825 – 01, in cui si è chiarito che il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera anche con riguardo al regime di procedibilità, con la conseguenza per cui, a séguito delle modifiche dell'art. 649-bis cod. pen., introdotte dal d.lgs.
Art. 129 cod. proc. pen.
150, la remissione di querela in relazione al reato di appropriazione indebita aggravato dalla recidiva reiterata comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., ove non sussistano altre circostanze aggravanti a effetto speciale; conf., anche Sez.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Salerno deducendo: 3.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale; erronea applicazione dell’art. 61 n.
Law n. 90 of 2024
Art. 124 cod. pen.
Lg.vo 150) essendo allora rilevante il problema del momento dal quale far decorrere il termine di cui all’art. 124 cod. pen. per formalizzare la querela prima non necessaria ai fini della procedibilità dell’azione penale da risolvere, pertanto, con il ricorso a principi generali.
art. 640 cod. pen
il 2 luglio ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell’art. 640 cod. pen.
art. 61 cod. pen
5 dell’art. 61 cod. pen., una ipotesi specifica di “minorata difesa” individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che, nel contattare ed interloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi una posizione di vantaggio: in altri termini, ha “sottratto” dal 61 n.
art. 2 cod. pen
Non par dubbio che la sopravvenuta procedibilità ad istanza di parte, producendo un effetto concretamente favorevole per l’imputato, vada ricondotta nell’ambito applicativo del comma quarto dell’art. 2 cod. pen.,; in tal senso si è ripetutamente espressa questa Corte (cfr., ad esempio, Sez.
art. 649-bis cod. pen
284825 – 01, in cui si è chiarito che il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera anche con riguardo al regime di procedibilità, con la conseguenza per cui, a séguito delle modifiche dell'art. 649-bis cod. pen., introdotte dal d.lgs.
art. 129 cod. proc. pen
150, la remissione di querela in relazione al reato di appropriazione indebita aggravato dalla recidiva reiterata comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., ove non sussistano altre circostanze aggravanti a effetto speciale; conf., anche Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023
(Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile; cfr., anche, Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Rv.
Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019
pen., ove non sussistano altre circostanze aggravanti a effetto speciale; conf., anche Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Rv.
Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018
276651 – 01 e Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018 dep.
Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982
Sul punto è allora utile far riferimento la motivazione di Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, Corapi, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso Corte d'appello di Salerno nel procedimento a carico di: Bianco Matteo, nato a CAVA DE' TIRRENI l'11/11/1986 avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d'appello di Salerno; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva riconosciuto Matteo Bianco responsabile del delitto di truffa aggravata e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all’aggravante ed alla ritenuta recidiva, l’aveva condannato alla pena finale di anni 1 di reclusione ed euro 900 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha escluso l’aggravante della minorata difesa ed ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto di querela.

3. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Salerno deducendo: 3.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale; erronea applicazione dell’art. 61 n. 5 cod. pen. relativo alla truffa “on line”; 3.2 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: rileva che la Corte d’appello ha escluso l’aggravante della minorata difesa, che era stata contestata per esser stato il fatto commesso tramite strumenti telematici, senza di fatto motivare rispetto all’approdo cui è pervenuta sul punto la giurisprudenza di legittimità che, in casi simili, ne ha per l’appunto ravvisato i presupposti; ribadisce, infatti, che anche una sia pur articolata interlocuzione a distanza non è idonea a superare la situazione in cui viene a trovarsi la vittima che non ha possibilità di verificare la reale ed effettiva esistenza dei presunto venditore ovvero del bene proposto in vendita; sottolinea come sia pacifico, nel caso di specie: che le parti non si erano mai incontrate; che il presunto venditore si era presentato con una identità falsa; che il bene non era mai stato visionato dal compratore; che il presunto venditore aveva abusato della “distanza” per insistere ad ottenere un anticipo senza aver inviato il bene promesso ed accampato varie scuse per giustificare rifiutandosi infine inviare i propri documenti di identità e la foto del pacco rendendosi infine sostanzialmente e di fatto irreperibile;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Matteo Bianco era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di truffa “perché, con artifizi e raggiri consistiti nell’offrire falsamente in vendita una Playstation 5 mediante inserzione di un annuncio sull’applicazione web denominata Marketplace del social network Facebook ad un prezzo notevolmente vantaggioso, induceva in errore Federico Stompo, acquirente telematico del bene in precedenza indicato, con ciò procurandosi un ingiusto profitto rappresentato da una somma di denaro pari ad euro 350 … con l’aggravante per aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la privata difesa, in quanto il fatto è stato commesso attraverso contatti telematici a distanza, che non permettono alla persona offesa di controllare la disponibilità del bene e la sua stessa esistenza”.

La Corte d’appello di Salerno ha riformato la sentenza di primo ritenendo l’insussistenza dei presupposti dell’aggravante contestata che, in particolare, aveva fondato la procedibilità d’ufficio per il delitto di truffa altrimenti procedibile soltanto a querela di parte ed aveva perciò dichiarato non doversi procedere nei confronti del Bianco per mancanza della predetta condizione di procedibilità.

2. Ebbene: con l’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n, 90, pubblicata sulla G.U. il 2 luglio ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell’art. 640 cod. pen. inserendo, con il n. 2-ter, una nuova l’aggravante del delitto di truffa “se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’altrui individuazione”; tale disposizione, peraltro, è rimasta invariata anche a séguito dell’entrata in vigore del DL n. 48 del 2025 che ha invece eliminato il 2-bis per ricollocare l’aggravante della minorata difesa in un apposito comma apposito.

L’intervento normativo del 2024 ha in sostanza recepito l’elaborazione giurisprudenziale che è effettivamente intervenuta sull’aggravante “comune” dell’art. 61 n. 5 cod. pen. ritenuta applicabile, per l’appunto, all’ipotesi delle truffe commesse “a distanza” sfruttando lo strumento della rete proprio al fine di rendere più difficoltosa o addirittura impossibile, da parte della vittima, la identificazione del suo interlocutore. Si è infatti ripetutamente affermato che in caso di truffe commesse “a distanza” con il mezzo telematico, è proprio la distanza tra il luogo ove si trova il deceptus e quello in cui opera l'agente, che è tale da determinare una posizione di vantaggio per l’agente, consentendogli di schermare la sua identità e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021 , Poropat, Rv. 281800 – 01;

Sez. 2 , n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 – 01; Sez. 6, n. 17937 del 22/3/2017, Rv. 269893; Sez. 2; n. 43706 del 29/9/2016, Rv. 268450; tra le non massimate sul punto, Sez. 2, n. 31825 del 02/07/2024, Manda; Sez. 2, n. 25968 del 06/06/2024, Serpa; Sez. 2, n. 20165 del 10/04/2024, Grasso; Sez. 2, n. 11150 del 18/01/024, Gitto; Sez. 2, n. 50005, 06/12/2023, La Rocca; Sez. 2, n. 2585 del 28/10/2022, dep. 2023; Sez. 2, Sez. 2, Sentenza n. 27132 del 2023, Masi). Il legislatore, allora, ha “enucleato”, dalla fattispecie descritta al n. 5 dell’art. 61 cod. pen., una ipotesi specifica di “minorata difesa” individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che, nel contattare ed interloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi una posizione di vantaggio: in altri termini, ha “sottratto” dal 61 n. 5 cod. pen. l’ipotesi della truffa telematica cui ha riservato una considerazione autonoma.

Se non ché, intervenendo contestualmente anche sul terzo comma dell’art. 640 cod. pen., con una scelta che non può che ritenersi puntuale e consapevole, mentre ha mantenuto il regime di procedibilità d’ufficio nel caso di truffa aggravata dalla minorata difesa “comune”, ha invece ripristinato la regola generale della necessaria iniziativa punitiva della persona offesa per il caso della truffa aggravata ai sensi del n. 2-ter ovvero, per l’appunto, per la truffa c.d. “telematica”. Non par dubbio che la sopravvenuta procedibilità ad istanza di parte, producendo un effetto concretamente favorevole per l’imputato, vada ricondotta nell’ambito applicativo del comma quarto dell’art. 2 cod. pen.,; in tal senso si è ripetutamente espressa questa Corte (cfr., ad esempio, Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, Rv. 284749 – 01, secondo cui, nei reati divenuti procedibili a querela di parte a séguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. (Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile; cfr., anche, Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Rv. 284825 – 01, in cui si è chiarito che il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera anche con riguardo al regime di procedibilità, con la conseguenza per cui, a séguito delle modifiche dell'art. 649-bis cod. pen., introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la remissione di querela in relazione al reato di appropriazione indebita aggravato dalla recidiva reiterata comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., ove non sussistano altre circostanze aggravanti a effetto speciale; conf., anche Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Rv. 276651 – 01 e Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018 dep. 2019, Rv. 274734 – 01, intervenute sulla modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d. lgs. 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod. pen.).

Tanto premesso, va tuttavia segnalato che la procedibilità a querela per la truffa “telematica” è stata introdotta dal legislatore del 2024 senza corredare l’intervento con disposizioni “transitorie” analoghe a quelle dettate dal legislatore del 1981 (art. 99 della legge 689), del 2016 (art. 12 del D. Lg.vo 36) e del 2022 (art. 85 del D. Lg.vo 150) essendo allora rilevante il problema del momento dal quale far decorrere il termine di cui all’art. 124 cod. pen. per formalizzare la querela prima non necessaria ai fini della procedibilità dell’azione penale da risolvere, pertanto, con il ricorso a principi generali.

Sul punto è allora utile far riferimento la motivazione di Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, Corapi, Rv. 154076 – 01, ampiamente richiamate dalle SS.UU. “Salatino”; in cui, prendendo atto della disposizione transitoria dettata dal legislatore del 1981 sulla cui corretta interpretazione si discuteva, è stata richiamata la regola stabilita dall’art. 36 del rd 601 del 1931, rispetto al quale l’art. 99 della legge 689 del 1981 e le disposizioni sopra richiamate e contenute negli interventi del 2018 e del 2022, rappresentano dei “correttivi”, in assenza dei quali trova applicazione il principio generale secondo cui il termine per la proposizione della querela decorre dalla data di entrata in vigore della legge che, modificando il regime precedente, renda necessaria la condizione di procedibilità (“lex interpellat pro homine”).

3. Detto questo, il collegio rileva che sia alla data in cui è stata emessa la sentenza qui impugnata e, soprattutto, in cui è stato proposto il presente ricorso, la legge n. 90 del 2024 era già entrata in vigore, circostanza di cui il PG impugnante non ha tenuto conto, limitandosi a porre il problema della sussistenza dei presupposti dell’aggravante della “minorata difesa” in presenza di una contestazione chiaramente e certamente evocatrice dell’aggravante di nuovo conio; il ricorso ha dunque insistito sulla procedibilità d’ufficio dell’azione penale non considerando, per l’appunto, che tale profilo avrebbe dovuto essere v