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Sentenza — n. 22113/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22113/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22113/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord del 29 maggio 201 5 che aveva condannato l'imputato per il reato di rapina, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato, procedendo tuttavia alla rideterminazione della pena.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 22113/2025 — snpen · Corte di Cassazione: È quindi palese la nullità in cui è incorso il primo giudice così come l'erroneità della decisione che ha deciso sulla relativa eccezione. Attesa la `radicalità' della violazione ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., vengono travolte le pronunce di entrambi i gradi del processo di merito, con conseguente restituzione degli atti al Giudice innanzi al quale la nullità si è verificata, per l'ulteriore corso.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale decreto di non luogo a procedere ritiro della querela penale mancata comparizione all'udienza rinvio del dibattimento procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PISCOPO FRANCESCO nato a NAPOLI il 20/04/1981 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE d'APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento delle sentenze pronunciate nel corso del giudizio e la trasmissione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord per nuovo giudizio; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord del 29 maggio 201 5 che aveva condannato l'imputato per il reato di rapina, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato, procedendo tuttavia alla rideterminazione della pena.

2. Avverso la sentenza d'appello, la difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione formulando un unico motivo incentrato sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.). La Corte d'appello, si sostiene, ha erroneamente rigettato l'eccezione, formulata in udienza, relativamente alla mancata presenza, per mancata traduzione, dell'imputato, alle udienze successive alla prima, nonostante la permanenza dello stato restrittivo e la conoscenza della circostanza nel processo. L'affermazione della intervenuta rinuncia dello stesso a comparire è frutto della confusione della condizione dell'imputato con quella del coimputato che aveva scelto il rito ordinario.

3. Ha inviato memoria con conclusioni il Sostituto Procuratore generale Simonetta Ceccarelli, chiedendo l'annullamento delle sentenze pronunciate nel corso del giudizio e la trasmissione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord per nuovo giudizio. Anche la difesa dell'imputato ha inviato memoria ribadendo la richiesta formulata con il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento, in quanto fondato, con conseguente regressione del procedimento nella fase in cui la nullità si è verificata, previo annullamento sia della sentenza impugnata, che di quella di primo grado.

2. In effetti, l'esame degli atti, consentito a questa Corte attesa la natura in procedendo della questione dedotta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto), dimostra la correttezza della prospettazione difensiva. Risulta, infatti, che le udienze successive a quella dell'8 maggio 201 5 (erroneamente indicata nel ricorso con riferimento all'anno 2024) si siano svolte senza la presenza dell'imputato, che pure era all'epoca agli arresti domiciliari per questa causa in forza di misura cautelare disposta con ordinanza del 5 dicembre 2014, per mancata traduzione del Piscopo.

Evidente è poi l'errore in cui è incorsa la Corte d'appello, cui la questione era stata sottoposta dalla difesa dell'imputato fin dall'udienza del 25 gennaio 2019. Con ordinanza coeva, la Corte disponeva l'acquisizione di tutti i verbali dell'udienza tenuta dal giudice per l'udienza preliminare, ritenutane la necessità ai fini della decisione, rinviando il processo per l'espletamento dell'incombente.o a Dopo una serie di rinvii, mutamenti di collegio, rinnovazione dell'ordinanza di acquisizione dei verbali dell'udienza, che era evidentemente rimasta ineseguita una prima volta, il procedimento giungeva in decisione all'udienza 15 aprile 2024, con la pronuncia della sentenza oggi impugnata.

Sennonché, i verbali acquisiti e presi come base per la decisione, sono quelli di un procedimento differente, quello svoltosi per il medesimo fatto, ma nei confronti del coimputato Vincenzo Laurenza, innanzi al Tribunale Ordinario (e non al G.U.P.), con rito ordinario. Il verbale, inviato dalla Cancelleria del Tribunale su sollecito della Corte, è presente in atti. La Corte non si è avveduta dell'errore nell'invio, prendendo per buono il verbale, come non si è avveduta di citare, quale base della propria decisione di rigetto dell'eccezione difensiva, un verbale di epoca (2 settembre 2015) successiva alla data di pronuncia della sentenza di primo grado.

3. È quindi palese la nullità in cui è incorso il primo giudice così come l'erroneità della decisione che ha deciso sulla relativa eccezione. Attesa la `radicalità' della violazione ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., vengono travolte le pronunce di entrambi i gradi del processo di merito, con conseguente restituzione degli atti al Giudice innanzi al quale la nullità si è verificata, per l'ulteriore corso.

4. Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed anche di quella di primo grado, con trasmissione degli atti all'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord - Ufficio GIP, per l'ulteriore corso. Così deciso il