Cassation appeal dismissed due to lack of concrete interest in obtaining compensation for unjust detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant lacked a concrete and current interest in seeking compensation for unjust detention. Although the applicant argued that the preliminary investigation judge's declaration of incompetence did not remove the Naples court's jurisdiction, the measure of residence obligation had already become ineffective. The court ruled that since no detention was ever actually imposed on the applicant, no interest existed in obtaining reparations, and the defense failed to prove special representation for this specific appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309, comma 7, cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the applicant lacks a concrete and current interest in the outcome, such as when a coercive measure has already become ineffective and no detention was ever imposed.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RANIERI GIOVANNI nato a MUGNANO DI NAPOLI il 09/10/1990 avverso l'ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. Antioco Pintus, che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha dichiarato inammissibile il ricorso, per sopravvenuta inefficacia, dell'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato al ricorrente la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, contestualmente dichiarandosi incompetente e trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara. La misura cautelare era stata rinnovata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, con ordinanza del 16 dicembre 2024 ed il Tribunale del riesame di Torino, con provvedimento dell'8 gennaio 2025, aveva annullato il titolo cautelare per mancanza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato di partecipazione ad associazione per delinquere.
2. Ricorre per cassazione Giovanni Ranieri, deducendo la violazione dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Si sostiene che, nonostante la dichiarazione di incompetenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale di Napoli rimaneva competente a decidere della impugnazione del primo provvedimento coercitivo. Il ricorrente manifesta il suo interesse all'impugnazione sotto il profilo, si legge testualmente in ricorso, "dell'utilità conseguibile con l'accertamento dei presupposti per l'ottenimento della riparazione per l'ingiusta detenzione".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto in carenza di interesse. L'ordinanza divenuta inefficace aveva applicato al ricorrente la misura dell'obbligo di dimora, sicché non può evidenziarsi alcun interesse concreto ed attuale del ricorrente in relazione alla possibilità di ottenere la riparazione per una ingiusta detenzione mai disposta nei suoi confronti. Peraltro, nel caso in esame, dal controllo degli atti reso necessario dalla natura processuale della questione, non risulta che tale interesse fosse stato manifestato in sede di riesame e neanche risulta che il difensore del ricorrente si fosse munito di procura speciale per la proposizione del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese <113 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.2-1 Q < Così decis