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Sentenza — n. 22041/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22041/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22041/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Aissaoui Hicham ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in epigrafe, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti, con sentenza del 17/7/2023, dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Forlì, all'esito di giudizio abbreviato, in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 56, 628 comma 2 cod. pen. ed agli artt.61 n. 2, 582, 585 co. 1 in relazione all'art. 576 co. 1 n. 5-bis cod. pen., in continuazione tra loro. Con unico motivo di impugnazione deduce a violazione di lege, con riferimento agli artt. 449 comma 6 e 452 comma 1 cod. proc. pen. ; per essersi celebrato il giudizio direttissimo anche con riferimento al reato di lesioni senza che l'imputato ed il suo difensore ne fossero a conoscenza, come dedotto con l'atto di appello.

Regesto Legislator

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art. 449 comma 3 cod. proc. pen, art. 183 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22041/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, meramente reiterativo di eccezione già disattesa dalla Corte di appello con argomenti privi di vizi logici o giuridici, è inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Il ricorrente, tratto in arresto il 6/7/2023, risulta essere stato presentato al giudice per la convalida e, poi, per il giudizio direttissimo, in relazione ad entrambi i reati ascrittigli e contestatigli sin da allora con i capi 1) e 2) e, pertanto, legittimamente, una volta convalidato l'arresto, si è proceduto con il rito direttissimo, ai sensi dell'art. 449 comma 3 cod. proc. pen. in relazione a tali reati.

Parole chiave

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lesioni personali violazione dei diritti della personalità diritto di non autoincriminarsi diritti della vittima abbandono per lesioni personali reati contro l'onore

Disposizioni normative citate

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art. 449 comma 3 cod. proc. pen
art. 183 cod. proc. pen
Si tratta, peraltro, di scelta che, comunque, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AISSAOUI HICHAM nato in Marocco il 05/01/1979 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. GIANLUCA BETTI, per AISSAOUI HICHAM, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Aissaoui Hicham ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in epigrafe, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti, con sentenza del 17/7/2023, dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Forlì, all'esito di giudizio abbreviato, in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 56, 628 comma 2 cod. pen. ed agli artt.61 n. 2, 582, 585 co. 1 in relazione all'art. 576 co. 1 n. 5-bis cod. pen., in continuazione tra loro. Con unico motivo di impugnazione deduce a violazione di lege, con riferimento agli artt. 449 comma 6 e 452 comma 1 cod. proc. pen. ; per essersi celebrato il giudizio direttissimo anche con riferimento al reato di lesioni senza che l'imputato ed il suo difensore ne fossero a conoscenza, come dedotto con l'atto di appello.

2. Con requisitoria scritta del 31/1/2025 il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il ricorso, meramente reiterativo di eccezione già disattesa dalla Corte di appello con argomenti privi di vizi logici o giuridici, è inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Il ricorrente, tratto in arresto il 6/7/2023, risulta essere stato presentato al giudice per la convalida e, poi, per il giudizio direttissimo, in relazione ad entrambi i reati ascrittigli e contestatigli sin da allora con i capi 1) e 2) e, pertanto, legittimamente, una volta convalidato l'arresto, si è proceduto con il rito direttissimo, ai sensi dell'art. 449 comma 3 cod. proc. pen. in relazione a tali reati.

Nessun fondamento, pertanto, ha la deduzione secondo cui il ricorrente avrebbe ignorato che il giudizio sarebbe stato celebrato anche per le lesioni, soprattutto ove si consideri che, nel formulare la richiesta di procedersi con il rito abbreviato, il ricorrente ha manifestato la piena consapevolezza del capo di imputazione, accettando di confrontarsi con questo. Si tratta, peraltro, di scelta che, comunque, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.. opererebbe un effetto sanante dell'eventuale nullità (Sez. 2, n. 20125 del 10/04/2018, Apice, Rv. 272901 - 01;

Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, Martini, Rv. 282062 - 01), nel caso di specie insussistente.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma il 5 marzo 2025