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Sentenza — n. 21913/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of notification of hearing date to defense counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21913/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel had been properly notified of the retrial hearing date via PEC on January 29, 2025. The appellant argued that no separate notice was issued for his specific hearing following his co-defendant's change of counsel, claiming this violated procedural guarantees. The court rejected this, ruling that the notification to the appointed lawyer was sufficient and the appeal lacked any legal foundation.

Regesto Legislator

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Art. 309, commi 5 e 8, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the defense counsel has received regular notification of the retrial hearing date, rendering the alleged lack of specific notice for the co-defendant's situation irrelevant to the appellant's procedural rights.

Parole chiave

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inadmissible appeal notification hearing date PEC notification retrial procedure defense counsel rights procedural nullity co-defendant situation notificazione per mezzo di usciere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 309, commi 5 e 8, cod. proc. pen.
Con ordinanza in data 3 febbraio 2025, a seguito di giudizio di riesame ex art. 309 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co.
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 3 febbraio 2025, a seguito di giudizio di riesame ex art. 309 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mauriello Giuseppe, nato a Villaricca il giorno 4.3.2006 rappresentato ed assistito dall’avv. Giuseppe Granata - di fiducia avverso l’ordinanza in data 3/2/2025 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 3 febbraio 2025, a seguito di giudizio di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 25 gennaio 2025 con la quale era stata applicata a Giuseppe Mauriello la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai reati di concorso (con Robles Villavicencio Joel Alexander) in rapina aggravata ed in lesioni personali volontarie aggravate commessi in Napoli il 24 gennaio 2025.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato Mauriello deducendo la violazione dell’art. 309, commi 5 e 8, cod. proc. pen. in quanto non gli sarebbe stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale del riesame e la conseguente nullità dell’ordinanza impugnata. Rappresenta, al riguardo il difensore dell’indagato che in data 29 gennaio 2025 gli era stato notificato a mezzo PEC l’avviso di fissazione per l’udienza del successivo 3 febbraio 2025 innanzi al Tribunale del riesame con riguardo alla posizione del coindagato Robles Villavicencio Joel Alexander il quale, peraltro aveva contestualmente nominato altro difensore di fiducia con revoca della nomina dell’avv. Granata, mentre non gli è mai stato notificato l’avviso di fissazione della contemporanea udienza legata al riesame della posizione del Mauriello da lui difeso per il quale aveva presentato l’atto di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Come si evince dalla documentazione in atti, la notifica all’avv. Granata di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale del riesame in relazione alla posizione del proprio assistito Giuseppe Mauriello risulta essere stata regolarmente effettuata il 29 gennaio 2025 alle ore 13:22 a mezzo PEC (con esito positivo di consegna e accettazione).

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la radicale carenza di fondamento stante la rituale comunicazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1-ter, disp. att.