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Sentenza — n. 21911/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to attach President's ruling on recusal request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21911/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Francesco Falconi's cassation appeal inadmissible because he failed to attach the President of the Tribunal's ruling rejecting the judge's recusal request. Falconi argued this omission prevented verification of the request's timeliness, but the Court held that the specific document was not produced before the Court of Appeal. Consequently, the Court ruled that the appellant bore the burden of proving the request's timeliness through the missing document, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 34, 36, 37, 41 cod. proc. pen.; The party requesting a judge's recusal must attach the President's ruling rejecting the request to prove timeliness, and failure to produce this document renders the recusal declaration inadmissible.

Parole chiave

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recusal declaration timeliness requirement President's ruling inadmissibility burden of proof codice di procedura penale judge recusal tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 34 cod. proc. pen.
Art. 36 cod. proc. pen.
Art. 37 cod. proc. pen.
Art. 41 cod. proc. pen.
270770-01) dovendo ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Francesco Falconi, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Francesco Falconi, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 38 cod. proc. pen
per aver affermato che era mancato il rispetto delle cadenze procedimentali nella presentazione della istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 38 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Curti
Sez. 2, n. 23935 del 16/06/2021, D.
284901-01; Sez. 2, n. 23935 del 16/06/2021, D.; Rv.
Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu
281960-02; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv.
Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo
280419-01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv.
Sez. U, n. 36747 del 26/06/2014, Della Gatta
Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici
La Corte di appello ha, dunque, correttamente dichiarato de plano la manifesta infondatezza della dichiarazione di astensione (Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv.
Sez. 3, n. 529 del 01/12/2010, Alla
provvedere senza ritardo, non essendo emersa in alcun modo una impossibilità oggettiva di allegazione contestuale da parte del Falconi (Sez. 3, n. 529 del 01/12/2010, Alla, Rv.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: ANNA PETRUZZELLIS - Presidente - MARCO MARIA ALMA MARIAPAOLA BORIO MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore - ANTONIO SARACO Sent. n.sez. 994/2025 CC - 21/05/2025 R.G.N. 8617/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALCONI FRANCESCO nato a ROMA il 22/04/1979 avverso l'ordinanza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, Avv. GIUSEPPE BELLOMO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con la memoria di replica del 08/05/2025 alle conclusioni della Sostituta Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Roma, con provvedimento del 13/02/2025, visti gli artt. 34, 36, 37 e 41 cod. proc. pen. ha dichiarato de plano manifestamente inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata da Falconi Francesco nei confronti della Dott.ssa Tavernese quanto alla asserita ricorrenza di una anticipazione di giudizio per non avere consentito, nel corso della udienza predibattimentale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21911/2025 Roma, lì, 10/06/2025 monocratica, al difensore del ricorrente di formulare le proprie conclusioni, affermando che sussistevano gli elementi per la prosecuzione del giudizio.

2. L’istanza di ricusazione è stata ritenuta manifestamente inammissibile sia perché non era stata alla stessa allegato il provvedimento del Presidente del Tribunale che aveva respinto la richiesta di astensione della Dott. Tavernese, sia perché tale omissione aveva reso impossibile verificare la tempestività della richiesta, che, in conclusione, si doveva ritenere tardivamente proposta. La Corte di appello aveva anche reso una motivazione in subordine, nell’ambito della quale è stato rilevato come comunque non si potesse ritenere ricorrente nel caso in esame alcuna indebita manifestazione di convincimento, come poteva essere riscontrato dal tenore testuale dalle trascrizioni dei verbali di udienza, avendo il giudice affrontato il tema della possibile prosecuzione del giudizio solo con riferimento al coimputato Festa. Le dichiarazioni relative alla distinta posizione del Festa non precludevano in alcun modo la prosecuzione della discussione con possibilità per la difesa Falconi di rassegnare le proprie conclusioni.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Francesco Falconi, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Violazione di legge e di norme processuali, oltre che vizio della motivazione in relazione agli artt. 34, 36, 37, 38 e 41 del codice di rito perché manifestamente illogica e contraddittoria, anche in considerazione di un evidente travisamento del fatto, consistente nell’aver escluso la anticipazione del giudizio in data 13/01/2025 e così ritenendo anche nel merito manifestamente inammissibile l’istanza di ricusazione, nonostante la trattazione de plano del procedimento; 3.2.

Violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché illogica e contraddittoria in relazione agli artt. 38 e 41 cod. proc. pen. per aver ritenuto manifestamente infondata e inammissibile la istanza di ricusazione per omessa allegazione degli atti necessari al vaglio della istanza avanzata. 3.3. Violazione di norme processuali in relazione agli artt. 38 e 41 cod. proc. pen. per aver affermato che era mancato il rispetto delle cadenze procedimentali nella presentazione della istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 38 cod. proc. pen.

4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso - da trattarsi previamente in ordine logico e congiuntamente, afferendo alla medesima questione, proposta da diverse prospettive argomentative - sono generici ed aspecifici. Il ricorrente, nel sostenere l’erronea decisione della Corte di appello per avere ritenuto de plano l’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, non si confronta effettivamente con la motivazione, che ha chiarito in modo ineccepibile ed in assenza di manifesta illogicità o di qualsivoglia violazione di legge, come la richiesta fosse inammissibile non avendo la parte allegato il provvedimento del Presidente del Tribunale che aveva respinto la richiesta di astensione della Dott.ssa Tavernese al fine di poter verificare la tempestività della richiesta, che quindi veniva ritenuta tardiva.

6. Il ricorrente nulla argomenta in ordine a tale valutazione, che rappresenta la ratio decidendi del provvedimento impugnato, ed anche in questa sede si limita a richiamare la circostanza relativa all’avere il Tribunale, in data 05/02/2025, dato atto del non accoglimento della richiesta di astensione, senza, tuttavia, allegare il provvedimento del Presidente del Tribunale, né il verbale della udienza del 05/02/2025 dal quale desumere la veridicità della circostanza, provando di averlo allegato tempestivamente dinanzi alla Corte d’appello. Tale dato, come correttamente evidenziato anche dalla Procura generale, non è contestato, avendone dato atto lo stesso difensore.

7. Il motivo di ricorso non rispetta dunque i requisiti di specificità richiesti e si caratterizza per difetto di autosufficienza (Sez. 3, n. 32093 del 04/0472023, Curti, Rv. 284901-01; Sez. 2, n. 23935 del 16/06/2021, D.; Rv. 281960-02; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419-01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01), non essendo stato allegato davanti alla Corte di appello (e neanche in questa sede, se non ad esito delle conclusioni scritte della Procura generale) il provvedimento presidenziale predetto o il verbale di udienza del 05/02/2025, sulla base del quale, proprio secondo la prospettazione del ricorrente, si dovrebbe poter riscontrare la tempestività della istanza di ricusazione.

8. E se è vero, come precisato dalle Sez. U Della Gatta (Sez. U, n. 36747 del 26/06/2014, Rv. 260095-01) che, in caso di previa astensione del giudice, è possibile configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità di giudizio segnalata, con conseguente slittamento in avanti del termine per proporre la ricusazione sino al momento in cui diviene nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione, pur tuttavia si deve ritenere ricorrente in capo alla parte uno specifico onere nel documentare la tempestività della richiesta di ricusazione, che è inscindibilmente collegata al provvedimento del Presidente del Tribunale, non prodotto dal ricorrente nel caso di specie dinnanzi alla Corte di appello, neppure implicitamente con il richiamo ad esso svolto nel verbale di udienza del 05/02/2025.

9. La Corte di appello ha, dunque, correttamente dichiarato de plano la manifesta infondatezza della dichiarazione di astensione (Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770-01) dovendo ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. provvedere senza ritardo, non essendo emersa in alcun modo una impossibilità oggettiva di allegazione contestuale da parte del Falconi (Sez. 3, n. 529 del 01/12/2010, Alla, Rv. 249127-01; Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021; Costanzino, Rv. 281682-01).

10. Il primo motivo di ricorso deve conseguentemente ritenersi assorbito.

11. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 maggio 2025. La Cons. Est. La Presidente Marzia Minutillo Turtur Anna Petruzzellis