Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentences due to restricted grounds of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant sought to challenge a plea bargain sentence based on the non-existence of exemption grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The defense argued for nullity citing specific procedural violations, but the Court held that such arguments are strictly prohibited in plea bargain cases where the law limits appeals to specific statutory violations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, cassation appeals against the sentencing judgment are inadmissible if they allege violations regarding the non-existence of exemption grounds under Article 129, as the law restricts review to the specific violations enumerated in Article 448, comma 2-bis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZOLO GAETANO MARCELLO nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 08/09/1970 avverso la sentenza del 17/03/2025 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di VELLETRI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. ANDREA PALMIERO; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Palazzolo Gaetano Marcello, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Gup del Tribunale di Velletri, in data 17/03/2025, che ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti in ordine ai reati al medesimo ascritti.
2. Con un unico motivo la difesa deduce la nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606, lett.
e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 129 e 546 lett.
e) cod. proc. pen.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo non è consentito in sede di legittimità. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso