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Ordinanza — n. 21903/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for challenging plea agreement sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21903/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's argument regarding the lack of non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure is not permitted in a plea agreement case. The defense argued that the trial judge failed to evaluate the absence of these statutory excuses, but the Court held that Article 448 restricts appeals to specific statutory violations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea agreement cases, appeals against the sentencing pronouncement are inadmissible if they allege a violation of law concerning the non-existence of non-punishment grounds under Article 129, as such arguments fall outside the exhaustive list of permissible grounds for cassation.

Parole chiave

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plea agreement sentencing inadmissible appeal Article 448 Code non-punishment grounds Cassa delle ammende motivi di cassazione punibilità disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Robakowski Marcin, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Gup del Tribunale di Pistoia in data 24/02/2025 che ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti in ordine ai reati al medesimo ascritti ai capi 1) e 3) della rubrica.
Art. 546 cod. proc. pen.
Con un unico motivo la difesa deduce: "Violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. - nullità delle motivazioni di sentenza - omessa valutazione dell'assenza di cause di non punibilità ex art.
Art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
- rilevata ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
- nullità delle motivazioni di sentenza - omessa valutazione dell'assenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. - rilevata ex art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Robakowski Marcin, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 546 cod. proc. pen
Con un unico motivo la difesa deduce: "Violazione dell'art. 546 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
- nullità delle motivazioni di sentenza - omessa valutazione dell'assenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, Pierri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBAKOWSKI MARCIN nato il 25/09/1978 avverso la sentenza del 24/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. DAVIDE VIGNA; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Robakowski Marcin, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Gup del Tribunale di Pistoia in data 24/02/2025 che ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti in ordine ai reati al medesimo ascritti ai capi 1) e 3) della rubrica.

2. Con un unico motivo la difesa deduce: "Violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. - nullità delle motivazioni di sentenza - omessa valutazione dell'assenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. - rilevata ex art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen.".

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo non è consentito in sede di legittimità. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i