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Ordinanza — n. 21900/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21900/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21900/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Daniele e Salvatore Miccoli, a mezzo del medesimo difensore di fiducia, ricorrono con due distinti atti per cassazione avverso la sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., del Gup del Tribunale di Taranto in data 19/03/2025, che ha applicato agli imputati la pena concordata tra le parti in ordine ai reati rispettivamente ascritti.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21900/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., del Gup del Tribunale di Taranto in data 19/03/2025, che ha applicato agli imputati la pena concordata tra le parti in ordine ai reati rispettivamente ascritti.

Parole chiave

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motivazione del mutamento giurisprudenza risarcimento per errore giudiziario quantificazione del torto morale motivi di cassazione qualificazione giuridica dei fatti motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Daniele e Salvatore Miccoli, a mezzo del medesimo difensore di fiducia, ricorrono con due distinti atti per cassazione avverso la sentenza, ex art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MICCOLI DANIELE, nato a TARANTO il 16/10/1981 MICCOLI SALVATORE, nato a TARANTO il 29/12/1968 avverso la sentenza del 19/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e letti i ricorsi dell'Avv. FABIO FALCO; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. ricorsi trattati col rito de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Daniele e Salvatore Miccoli, a mezzo del medesimo difensore di fiducia, ricorrono con due distinti atti per cassazione avverso la sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., del Gup del Tribunale di Taranto in data 19/03/2025, che ha applicato agli imputati la pena concordata tra le parti in ordine ai reati rispettivamente ascritti.

2. La difesa deduce, in entrambi i ricorsi, il vizio di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica in ricettazione dei fatti di cui ai capi 9) e 10).

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili in quanto i motivi non sono consentiti in sede di legittimità. Sebbene, in tema di patteggiamento, con il ricorso per cassazione possa denunciarsi, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto. Infatti, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, espresso a Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione) e ribadito anche a seguito della novella di cui alla legge n. 131 del 2017, tale vizio è deducibile nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. Sez. 6, ord. n. 3108 dell'8/1/2018, Antoci, Rv. 272252 - 01, anche sulla legittimità del ricorso alla procedura de plano nei casi di genericità del motivo). Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. F Cn 0

P.Q.M.

fluii c)00 -0 129 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese cz • > > -1 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso