Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding statutory time limits under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline for challenging the appellate judgment. Although the appellant argued violations of substantive criminal law regarding evidence and the presumption of innocence, the court focused solely on procedural timeliness. The appeal was rejected because the filing date fell outside the calculated sixty-day window required for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. e) e 544, comma 2 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit for lodging the complaint, regardless of the substantive merits of the arguments presented.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIGNO EMANUELE ARMANDO, nato a SOAVE il 27/06/1998 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. SALVATORE MACRI'; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. ricorso trattato col rito de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ferrigno Emanuele Armando, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in data 16/10/2024 (dep. 14/01/2025) della Corte di appello di Caltanissetta, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Gela che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia, in ordine al delitto di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen.
2. La difesa affida il ricorso a tre motivi, con i quali deduce: 2.1. Violazione della legge penale sostanziale per carenza degli elementi oggettivi del reato ed irrazionalità della motivazione sul punto; 2.2. Violazione della legge penale sostanziale per carenza degli elementi soggettivi del reato ed erroneità ed illogicità della motivazione - mancata applicazione del principio "in dubio pro reo"; 2.3. Violazione di legge con riferimento alla mancata pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione - violazione del principio "in dubio pro reo".
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché tardivo. La sentenza impugnata, infatti, è stata deliberata il 16 ottobre 2024, con termine di deposito di giorni novanta. Il termine risulta rispettato, essendo il deposito avvenuto il 14/01/2025. Dal 15 gennaio decorreva, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett.
e) e 544, comma 2, cod. proc. pen., il termine per impugnare pari a giorni quarantacinque, ai quali vanno aggiunti altri giorni quindici, a norma del comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., essendosi proceduto in assenza dell'imputato, pervenendosi così al complessivo termine di giorni sessanta, interamente decorso all'atto della presentazione del ricorso per cassazione, avvenuta il 3 aprile 2025 (sul punto v. anche attestazione di irrevocabilità della sentenza apposta dalla cancelleria della Corte d'appello di Caltanissetta recante la data del 17/03/2025).
4. Consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso