Cassation appeals by defendants dismissed as inadmissible due to lack of special defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Proietto, Veneruso, and Neri inadmissible. The defendants personally submitted the requests without engaging a lawyer registered on the special roll required by law. Consequently, the court ordered the appellants to pay procedural costs and a fine of three thousand euros each to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: Appeals in criminal proceedings must be filed through a special defense counsel; personal filing renders the request inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PROIETTO RITA MARIA, nata a CROTONE il 15/01/1956 VENERUSO CARMINE, nato a NAPOLI il 10/01/1984 NERI VALENTINA, nata a NAPOLI il 07/02/1991 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti e letti i ricorsi degli imputati; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. ricorsi trattati col rito de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Proietto Rita Maria, Veneruso Carmine e Neri Valentina ricorrono per cassazione avverso la sentenza in data 16/01/2025 della Corte di appello di Milano, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato gli imputati alla pena di giustizia in ordine ai reati rispettivamente ascritti, oltre alle statuizioni in favore della parte civile HDI Italia S.p.a. già Amissima Assicurazioni S.p.a.
2. Con distinti ricorso lamentano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili in quanto proposti personalmente dagli imputati, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione della causa di inammissibilità rilevata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 mag