Criminal appeal against penalty reduction dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni's appeal against the Messina Court of Appeal's penalty reduction inadmissible. The defense argued violations of articles 133 of the Penal Code and 125 of the Code of Criminal Procedure regarding sentencing errors. The court ruled that such grounds were waived during the appeal process and do not fall within the limited scope of admissible cassation grounds for settlement agreements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against penalty determinations in settlement proceedings are inadmissible if they concern waived grounds or errors not constituting statutory illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLA GIOVANNI, nato a MESSINA il 11/01/1983 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. DANIELA GARUFI; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI, ricorso trattato col rito de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Di Paola Giovanni, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in data 07/03/2025, con cui la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale di Messina e ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di cui ai capi a) e c) della rubrica, in continuazione con le condotte di cui al provvedimento di applicazione della disciplina del reato continuato n. 293/2022 SIGE, emesso dal Tribunale di Messina il 10 novembre 2023.
2. Con un unico motivo, la difesa deduce la violazione degli artt. 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché non consentito in sede di legittimità. In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il