Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21896/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; defendant ordered to pay court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21896/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant's lawyer withdrew the request on May 12, 2025. Although the defense initially argued against the conviction for money laundering, the withdrawal rendered the legal arguments moot. Consequently, the court ordered the defendant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A withdrawal of a cassation appeal renders the appeal inadmissible, triggering a mandatory order for the appellant to bear procedural costs and pay a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal inadmissibility declaration procedural costs cassation procedure state treasury fine recidiva nell'infrazione rifiuti non recuperabili ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
La rinuncia determina, infatti, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Di Graci Cristian, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Milano del 26/02/2025 che, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
art. 591 cod. proc. pen
606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Degennaro, Rv. 263921 - 01
pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Degennaro, Rv. 263921 - 01).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GRACI CRISTIAN, nato a SEGRATE il 16/11/1987 avverso la sentenza del 26/02/2025 del GUP TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso dell'Avv. AMEDEO SANTAMATO e la successiva rinuncia al ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. ricorso trattato col rito de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Di Graci Cristian, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Milano del 26/02/2025 che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di violazione della legge stupefacenti e riciclaggio di cui alla rubrica.

2. La difesa affida le sue censure ad un unico motivo con cui deduce la violazione degli artt. 61-bis e 648-bis cod. pen., per insussistenza della tipicità del reato di riciclaggio.

3. Con nota del 12 maggio 2025, il difensore, con ratifica dell'imputato, ha rinunciato al ricorso.

4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. La rinuncia determina, infatti, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'impugnazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Degennaro, Rv. 263921 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il