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Ordinanza — n. 21892/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing and improper signature by the accused.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21892/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed by a person lacking legal standing. The material facts show the accused personally signed the petition, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if filed by a subject lacking standing, such as when the accused personally signs the petition in violation of statutory requirements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of legal standing improper signature by accused procedural costs award Cassazione Roma decision facoltà di astenersi dal testimoniare difesa d'ufficio difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione, come emerge dalla circostanza che il ricorso risulti sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione, come emerge dalla circostanza che il ricorso risulti sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADAWI AMINE nato in LIBIA il 22/09/1993 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato ha presentato ricorso personale avverso il provvedimento indicato in epigrafe.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione, come emerge dalla circostanza che il ricorso risulti sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen..

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il cons gliere relatore La Presidente