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Ordinanza — n. 21891/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissible ground of omitted sentencing conditions evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21891/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible Moumen Ahmed's appeal against a Verona plea bargain sentence regarding attempted robbery and damage. Ahmed argued the trial judge failed to evaluate sentencing conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled this ground inadmissible because Article 448, paragraph 2-bis, prohibits cassation appeals against plea bargain sentences claiming omitted conditions evaluation, requiring a de plano ruling instead.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence alleging the omission of sentencing conditions evaluation is inadmissible, and the Court must rule on inadmissibility de plano.

Parole chiave

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plea bargain sentence omitted sentencing conditions inadmissible appeal de plano ruling Article 448 criminal procedure commisurazione della pena per rapina atti impugnabili abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità del ricorso con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In conclusione, l'impugnazione è inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Verona, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione Moumen Ahmed, lamentando violazione di legge per omessa valutazione delle condizioni ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUMEN AHMED (CUI 05HWAZZ) nato in MAROCCO il 12/11/1996 avverso la sentenza del 04/03/2025 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Verona, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 4 marzo 2025, applicava la pena concordata con il Pubblico Ministero scaligero in ordine ai reati di tentata rapina, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione Moumen Ahmed, lamentando violazione di legge per omessa valutazione delle condizioni ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per un motivo non consentito. Infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità del ricorso con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).

4. In conclusione, l'impugnazione è inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il C nsigliere Est. La Presid