Cassation appeals dismissed for being filed late, exceeding the 45-day statutory deadline for criminal appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals inadmissible because they were filed after the statutory 45-day deadline. The appellants, convicted of aggravated extortion, submitted their requests on October 30 and November 14, 2024, respectively, missing the October 17, 2024, deadline. The court ruled that the procedural defect rendered the appeals void, resulting in a dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.; Appeals filed beyond the statutory 45-day period are inadmissible, and the court must declare them void without examining the merits.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LACALAMITA EMANUELE nato a BITONTO il 25/03/2000 SEBASTIANO GIUSEPPE nato a BARI il 28/11/1997 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di estorsione aggravata. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti. Deve rilevarsi che i ricorsi sono stati depositati oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. La sentenza impugnata, emessa il 3 giugno 2024, è stata depositata entro il termine di novanta giorni assegnato dalla Corte di appello per la sua redazione, sicché i termini per l'impugnazione decorrevano dal 2 settembre 2024, con scadenza il 17 ottobre 2024.
Il ricorso proposto nell'interesse di Lacalamita Emanuele è stato depositato il 30 ottobre 2024, mentre quello proposto nell'interesse di Sebastiano Giuseppe il 14 novembre 2024. Nel che, la loro tardività. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso,