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Ordinanza — n. 21884/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court orders correction of clerical error naming civil party incorrectly in criminal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21884/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Chamber ordered a correction to the criminal judgment regarding the incorrect name of a civil party. The defense argued that 'Di Martino Rosaria' was a clerical error for 'Di Martino Roberto' based on the original complaint. The court accepted this as a non-substantive material mistake and mandated the amendment to the official record.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; The court may order the correction of a material error in a judgment when it does not affect the substance of the decision or cause nullity.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake amendment civil party designation criminal procedure code judgment rectification correzione di errore materiale rettifica degli atti di stato civile cambiamento del cognome

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata disposta a seguito della istanza di correzione materiale presentata dall'Avv.
art. 130 cod. proc. pen
L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata disposta a seguito della istanza di correzione materiale presentata dall'Avv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulla richiesta per correzione di errore materiale presentata dalle parti civili DI MARTINO ROBERTO e CUOMO ANNA nel procedimento a carico di: ROMAGNOLI ROSARIO nato a NAPOLI il 15/09/1953 In cui sono altresì parti civili: IO VINO GENNARO IOVINO GIOVANNA ASSOCIAZIONE CONFIMPRESE ITALIA NAPOLI - AREA METROPOLITANA DI NAPOLI FONDAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI; per la correzione di errore materiale presente nella sentenza n. 8088 del 28/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata disposta a seguito della istanza di correzione materiale presentata dall'Avv. Marcella Torre, difensore di fiducia di Roberto Di Martino e Anna Cuomo, parti civili costituite nel procedimento identificato dal num. Ric. Gen. 19697/2024, in relazione al dispositivo della sentenza pronunciata da questa Sezione della Corte di Cassazione all'udienza del giorno 28 novembre 2024 (sent. n. 8088/2025).

2. L'istanza evidenzia come dalla semplice lettura del dispositivo emerga l'erroneità dell'indicazione di una delle menzionate parti civili quale Di Martino Rosaria anziché Di Martino Roberto.

3. La Corte, riscontrata l'erroneità della indicazione contenuta nel dispositivo, considerato che essa appare frutto di un mero errore materiale, che non determina nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, dispone di procedere alla relativa correzione, nei termini indicati nel dispositivo, con conseguente annotazione in calce all'originale dell'atto.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo d'udienza e sulla sentenza-documento n.8088 del 28.11.2024, sul ricorso n. 19697/2024 di Romagnoli Rosario, nel senso che, ove è scritto "Di Martino Rosaria deve intendersi Di Martino Roberto". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 20 marzo 2025 Il C sigliere estensore La P