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Sentenza — n. 21880/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21880/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21880/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Leonardo Giorgio, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte di appello di Trieste, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Trieste che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia, in ordine al delitto di danneggiamento aggravato (dall'esposizione del bene alla pubblica fede).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 21880/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce l'intervenuta estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela.

Parole chiave

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pentito rinuncia al dibattimento orale infrazione privilegiata perseguimento penale per diffamazione pubblica istigazione a delinquere oltraggio alla corte
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LENARDON GIORGIO nato a TRIESTE il 04/06/1951 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. MARIAPIA MAIER; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. ALESSANDRO CIMMINO Ricorso trattato con rito cartolare

RITENUTO IN FATTO

1. Leonardo Giorgio, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte di appello di Trieste, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Trieste che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia, in ordine al delitto di danneggiamento aggravato (dall'esposizione del bene alla pubblica fede).

2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce l'intervenuta estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela.

3. Con requisitoria del 28 aprile 2025, la Procura generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti del ricorrente ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 635 cpv cod. pen., con l'aggravante di avere commesso il fatto su bene esposto alla pubblica fede. Il ricorrente ha addotto l'intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione della stessa da parte dell'imputato (come da verbale allegato al ricorso). Come affermato ex multis da Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 - dep. 08/03/2021, Durante, Rv. 281326 - 01 «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto». Da qui la fondatezza del motivo di ricorso.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, con spese a carico del querelato, come per legge (e non avendo le parti diversamente disposto).

P.Q.M.

\ a w Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per 3z remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. _Jui Così deciso, il 14 ma