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Sentenza — n. 21878/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal denial of generic mitigating circumstances due to insufficient reasoning regarding compensation offer.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21878/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially annulled the Second Instance Court's decision regarding the denial of generic mitigating circumstances for the defendants. The defense argued that the lack of consideration for a compensation offer violated the law, while the prosecution maintained the lower court's reasoning was sound. The court found the appellate judgment's explanation for ignoring the compensation offer to be generic and insufficient, necessitating a new trial on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: When a second instance court denies generic mitigating circumstances based on a compensation offer, its reasoning must specifically explain why the offer lacks positive value; a generic statement that no favorable elements exist is insufficient to justify the denial.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances compensation offer insufficient reasoning art 62-bis code partial annulment new trial procedural error imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Pertanto, ferma restando la discrezionalità del giudice del merito nella valutazione degli elementi decisivi e rilevanti ai fini dello svolgimento del giudizio ex art. 62-bis cod. pen., la sentenza impugnata va annullata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Art. 85 cod. pen.
Per come correttamente rilevato dalla Corte di merito - e richiesto dall'art. 85 cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La difesa affida il ricorso a quattro motivi che, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., saranno trattati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Art. 629 cod. pen.
Art. 610 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
La difesa affida il ricorso a quattro motivi che, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., saranno trattati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 311 cod. pen
L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen.
art. 85 cod. pen
Per come correttamente rilevato dalla Corte di merito - e richiesto dall'art. 85 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Pertanto, ferma restando la discrezionalità del giudice del merito nella valutazione degli elementi decisivi e rilevanti ai fini dello svolgimento del giudizio ex art. 62-bis cod. pen., la sentenza impugnata va annullata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828
- vanno dichiarati inammissibili i ricorsi nel resto e irrevocabile l'affermazione di responsabilità degli imputati (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IADANZA SILVIO nato a BENEVENTO il 07/12/1989 IADANZA VINCENZO MARCELLO nato a BENEVENTO il 16/02/1992 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi dell'Avv. PIERLUIGI PUGLIESE; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. FULVIO BALDI Ricorsi trattati con rito cartolare.

RITENUTO IN FATTO

1. Iadanza Silvio e Iadanza Vincenzo Marcello, a mezzo del difensore di fiducia, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/11/2024, con cui è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo che ha condannato i ricorrenti alla pena di giustizia, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi a), c), d), g) I) ed m), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e la recidiva quanto a Iadanza Silvio.

2. La difesa affida il ricorso a quattro motivi che, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., saranno trattati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 629 e 610 cod. pen. e il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento alla sussistenza del presupposto della volontà estorsiva-capacità coercitiva dell'azione nei confronti della p.o. Lanfranco Carmine (vicenda estorsiva di cui al capo A, ai danni del bar Cecere). In particolare, sostiene la difesa che, da una corretta e combinata valutazione del contenuto della lettura redatta dal Lanfranco (che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello non era un "ripensamento" ma la prova dell'assenza di qualsiasi condotta estorsiva) con gli esiti del suo esame testimoniale, non emergeva alcuna ipotesi costrittiva e tanto più volta a conseguire un ingiusto profitto: "il tono della richiesta di bevande dei prevenuti era normale e non minaccioso, il Lanfranco era solito fare credito ai prevenuti che lo hanno sempre onorato e perciò gli diede da bere quella sera non per altri illeciti motivi, il Lanfranco non ha avuto timore dei prevenuti nell'occasione de qua, tant'è che ha anche picchiato con due schiaffi Iadanza Marcello e ne ha ricevuto le scuse il giorno seguente, il Lanfranco ha sempre, esplicitamente escluso di avere subito richieste estorsive" (così, testualmente, pag. 2 del ricorso). 2.2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione (sotto il profilo della contraddittorietà) per non avere ritenuto lieve la condotta estorsiva in ragione delle altre condotte delittuose poste in essere dagli imputati in occasione della vicenda estorsiva le quali hanno anche diversa natura (il riferimento è ai reati di danneggiamento e porto abusivo di coltello di cui ai capi c) e d), dovendo la diminuzione di pena essere valutata con riferimento al singolo fatto estorsivo. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della diminuente del vizio parziale di mente.

La censura fa leva sulla contraddittorietà della motivazione laddove la Corte d'appello aveva, per un verso, applicato agli imputati la misura di sicurezza della libertà vigilata in ragione della loro conclamata e grave affezione da tossicomania e, dall'altro, escluso che tale condizione potesse assumere rilievo ai fini dell'esclusione, almeno in parte, dell'imputabilità. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la presenza di plurimi indici favorevoli (gli imputati, pur negando connotazioni estorsive, avevano ammesso il comportamento tenuto, si erano scusati per l'accaduto, era stata anche rivolta offerta di risarcimento del danno), lo stesso Lanfranco aveva precisato di non avere nulla a pretendere dagli imputati).

3. Il P.G., con requisitoria del 1° aprile 2025, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati limitatamente al quarto motivo. Sono, invece, inammissibili nel resto.

2. Il primo motivo non è consentito in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondato. La censura difensiva, infatti, fa leva su una parziale ricostruzione della vicenda che si pone in decisiva antitesi con la concorde ricostruzione alla quale sono pervenuti i giudici di merito. Dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado risulta, infatti, che la somministrazione di bevande in favore dei ricorrenti conseguì — a fronte dell'iniziale rifiuto della p.o. dovuto alla chiusura del locale per il rispetto della normativa anti COVID - a precisa intimazione dal chiaro tenore intimidatorio ("avrebbero spaccato tutto e lo avrebbero picchiato"), reiterata a fronte di un nuovo diniego passando anche alle vie di fatto, mediante danneggiamento dei suppellettili del locale e financo facendo anche ritorno, dopo essersi allontanati, brandendo un coltello con cui squarciavano le tende del locale, volgendo all'indirizzo del Lanfranco delle frasi minacciose (la sentenza di primo grado, nel riportare altre dichiarazioni della p.o. aggiunge che gli imputati l'avrebbero minacciata "che non l'avrebbero fatto più lavorare.

Che gliela avrebbero fatta pagare"). La ricostruzione della vicenda rinviene plurime fonti convergenti di conferma che non solo si ricavano dalle dichiarazioni della p.o., ma anche da quelle direttamente percepite ictu ocu/i da altri testimoni presenti, tra i quali sono indicati un teste di p.g. che, a seguito della richiesta di intervento della titolare e del Lanfranco, sopraggiunse sul posto, constatando i danneggiamenti commessi e rinvenendo anche il coltello e, significativamente, quella di un altro avventore che ha riferito delle minacce subite dal Lanfranco alle quali si accompagnò la manifestazione della volontà di non pagare (v. anche pag.6 della sentenza di primo grado).

Si tratta di convergenti elementi dimostrativi sia dell'operata costrizione ai danni della p.o., sia della direzione finalistica dell'azione illecita volta non solo a costringere la p.o. ad un facere, ma a conseguire da tale condotta un ingiusto profitto, costituito dalla volontà di sottrarsi al pagamento delle bevande. L'aver disatteso, poi, il rilievo a discarico che la difesa vuole attribuirsi alla successiva lettera con cui il Lanfranco si dichiara dispiaciuto e rammaricato dalla condanna subita dai fratelli - precisando di non aver mai subito nell'occasione un tentativo di estorsione e di avere in passato consentito loro di effettuare anche acquisti di bibite a credito, senza avere avuto mai problemi - lungi dall'integrare un travisamento della prova, risultando tale documento espressamente apprezzato dal giudice del merito che ne dà atto in sentenza, risulta del tutto coerente con la prima versione resa dal teste p.o., la quale, per come ricostruito dai giudici del merito, ha rinvenuto puntuali conferme in altre evenienze probatorie pure puntualmente passate in rassegna.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sé considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato.

In sostanza, occorre che alla stregua di tutti gli elementi che connotano la vicenda, si versi in un caso di offensività minima (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 - 01; con riguardo al delitto di rapina, Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Ciznnic, Rv. 287359 - 01). Pertanto, nel caso in esame, l'esclusione della diminuente non si presta a rilievi in questa sede, in quanto gli episodi di danneggiamento e di porto abusivo di coltello, di cui ai capi c) e d) - reati tutti commessi in occasione dell'unitaria vicenda verificatasi il 7 marzo 2021 ai danni dell'esercizio commerciale in oggetto - connotano in termini di maggior disvalore l'evento estorsivo in quanto strettamente continenti, per le circostanze di tempo e di luogo, all'azione intimidatoria, rivelandone anche, una maggiore intensità del dolo, per come rilevato dalla Corte di merito che ha fatto riferimento ad una vera e propria escalation criminosa.

Peraltro, la circostanza della non elevata utilità pretesa quale ingiusto profitto della condotta estorsiva risulta non solo recessiva rispetto alle gravi modalità della condotta descritte dalle sentenze di merito, ma anche contraddetta dall'ulteriore elemento richiamato dalla Corte di appello a conferma del diniego, costituito dal fatto che gli imputati avrebbero voluto che il Lanfranco portasse da bere a tutti i ragazzi presenti in piazza, che impauriti si davano alla fuga.

4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Nessuna contraddittorietà di "sistema" deriva dal riconoscere rilievo, ai fini del giudizio di pericolosità sociale richiesto per l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, all'uso frequente di droghe, escludendone qualsiasi conseguente interferenza ai fini del giudizio di imputabilità. Per come correttamente rilevato dalla Corte di merito - e richiesto dall'art. 85 cod. pen. - occorre che tale condizione sia presente al momento del fatto e, al riguardo, la sentenza impugnata ha motivatamente escluso che la documentazione allegata dalla difesa a sostegno del motivo di appello fosse quantomeno dimostrativa di una situazione di "allarme" che potesse ascrivere a detta condizione l'accaduto, così da ritenere superfluo l'accertamento peritale richiesto.

5. Il quinto motivo è fondato. Generica, infatti, è la motivazione resa dalla sentenza impugnata con riguardo all'assenza di rilievo dell'offerta risarcitoria che la difesa ha allegato essere stata rivolta alle persone offese dei reati di cui ai capi a) e g) e alla valenza della risposta della p.o. Lanfranco il quale ha dichiarato di non avere nulla a pretendere. Sul punto, infatti, la Corte di appello si è limitata genericamente ad affermare che "la Corte non ravvisa alcun elemento positivo da valutare in modo favorevole ai prevenuti idoneo a mitigare il trattamento sanzionatorio". Si tratta di un argomento non idoneo a spiegare le ragioni per le quali il comportamento positivo assunto dagli imputati non rilevi ai fini circostanziali invocati. Pertanto, ferma restando la discrezionalità del giudice del merito nella valutazione degli elementi decisivi e rilevanti ai fini dello svolgimento del giudizio ex art. 62-bis cod. pen., la sentenza impugnata va annullata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

6. In conclusione: - va annullata la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. - vanno dichiarati inammissibili i ricorsi nel resto e irrevocabile l'affermazione di responsabilità degli imputati (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Na