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Sentenza — n. 21818/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against inadmissibility ruling due to lack of specific legal basis for special counsel requirement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21818/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled a Milan court order declaring an appeal inadmissible, remanding the case for a new trial. The lower court had rejected the appeal based on the absence of a special defense counsel, despite the appellant's formal appointment and specific reference to the prior proceeding. The Court ruled that the lower court created a non-existent ground for inadmissibility by failing to recognize the endo-procedimental nature of the appeal and the explicit requirements met by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 324, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 39, d.lgs. n. 231/2001: The requirement of special counsel for an entity's appeal is not a statutory ground for inadmissibility if the counsel was formally appointed and the appeal is clearly connected to the prior proceeding.

Parole chiave

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special counsel requirement inadmissibility ground entity appeal endo-procedimental nature statutory taxativity remand for new trial criminal procedure code azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Il ricorso è fondato, ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 39, d.lgs. n. 231/2001
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, la Anstel S.r.l., proponendo un unico articolato motivo di ricorso con il quale ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge e di norme processuali in relazione all’art. 39 del d.lgs.
Art. 5, d.lgs. n. 231/2001
per l’illecito amministrativo di cui all’art. 5 del d.lgs.
Art. 591, cod. proc. pen.
231 del 2001, nonché art. 591 cod.
art. 324 cod. proc. pen
Il Tribunale di Milano con ordinanza del 28/02/2025 ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta ex art. 324 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
231 del 2001, nonché art. 591 cod. proc. pen.
art. 121 cod. proc. pen
avverso il decreto di sequestro preventivo e, in vista della udienza del 29/01/2025, aveva depositato anche una memoria ex art. 121 cod.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: ANDREA PELLEGRINO - Presidente - ANNA MARIA DE SANTIS GIUSEPPE COSCIONI MASSIMO PERROTTI MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore - Sent. n. sez.1028/2025 CC - 28/05/2025 R.G.N. 10046/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANSTEL SRL avverso l'ordinanza del 28/02/2025 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore della società ricorrente, Avv. GUIDO ANETRINI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria e note di replica alle conclusioni scritte della Procura generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano con ordinanza del 28/02/2025 ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta ex art. 324 cod. proc. pen. dall’Avv. Matteo Grognardi avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. di Milano in data 12/02/2025 nell’ambito CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21818/2025 Roma, lì, 09/06/2025 del provvedimento che vedeva indagata la Anstel S.r.l. per l’illecito amministrativo di cui all’art. 5 del d.lgs. 231 del 2001 ed illeciti fiscali. 1.1.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, la Anstel S.r.l., proponendo un unico articolato motivo di ricorso con il quale ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge e di norme processuali in relazione all’art. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché art. 591 cod. proc. pen. e art. 53 del decreto legislativo predetto. In tal senso evidenziava che, accedendo ad una erronea applicazione della legge penale, era stata esclusa la legittimazione del difensore e procuratore speciale dell’ente alla proposizione della richiesta di riesame ex artt. 322 e 324 cod. proc. pen. 1.2.

Veniva precisato come la ultima richiesta di riesame era in realtà inserita nell’ambito di un più articolato procedimento che si era così svolto: - decreto di sequestro preventivo del 21/10/2024 del G.i.p. di Milano che applicava alla società Anstel il vincolo ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. 274 del 2000 e 19 d.lgs. n. 231 del 2001 sulla somma di 3.611.854,58 in relazione alla contestazione già citata di cui al capo 142-bis); - il 22/11/2024 la società si costituiva nel procedimento formalmente ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001, depositando presso la segreteria del pubblico ministero procedente l’atto di designazione del difensore, Avv.

Matteo Grognardi del foro di Torino, con conferimento di procura speciale ex art. 100 e 122 cod. proc. pen. (depositata a mezzo pec e anche sul portale telematico PST il 25.11.2024); - il 25/11/2024 il difensore e procuratore della società aveva proposto istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro preventivo e, in vista della udienza del 29/01/2025, aveva depositato anche una memoria ex art. 121 cod. proc. pen.; - in data 29/01/2025 il Tribunale del riesame, in accoglimento dei motivi dedotti dalla difesa, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo per vizio di motivazione; - in data 05/02/2025 il pubblico ministero aveva rinnovato l’apposizione del vincolo, emettendo un provvedimento di sequestro in via di urgenza, che veniva convalidato dal G.i.p. con l’emissione di un nuovo decreto di sequestro preventivo in data 12/02/2025, notificato all’ente il 19/02/2025, appunto nuovamente impugnato dall’Avv.

Grognardi, che proponeva istanza di riesame con motivi contestuali, che veniva dichiarata inammissibile perché il difensore avrebbe qualificato la società quale indagato ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 senza allegare, né chiarire l’esistenza di un atto di nomina con procura speciale, quale requisito della legittimazione a proporre il ricorso per la persona giuridica. 1.3. La difesa ha quindi richiamato la disciplina prevista dagli artt. 5 e 9 del d.lgs. n. 231 del 2001, evidenziando la rituale costituzione della società nel procedimento in questione, atteso il deposito presso la Procura europea procedente in data 22/11/2024 dell’atto di nomina e contestuale conferimento di procura speciale.

Specificava come nell’epigrafe dell’atto di impugnazione fosse stata esplicitamente richiamata la qualità e la nomina dell’avv. Grognardi, mentre secondo il Tribunale del riesame la inammissibilità sarebbe stata conseguenza del difetto di allegazione di tale procura, tuttavia già presente agli atti del procedimento. 1.4. La mancata allegazione e la mancata dichiarazione, per come interpretata dal Tribunale di Milano, integrerebbe la mancanza sostanziale del presupposto legittimante, in assenza tuttavia di qualsiasi disposizione normativa in tal senso.

Il collegio ha in sostanza creato una causa di inammissibilità inesistente in violazione di legge e la giurisprudenza richiamata era da ritenere del tutto inconferente ed applicata ad un caso del tutto diverso. Tre elementi in conclusione erano da ritenere risolutivi: la presenza di procura speciale e nomina regolarmente depositata, il richiamo della stessa nell’atto di impugnazione, il fatto che la seconda impugnazione si inserisse in diretto collegamento con la precedente e sempre nell’ambito dello stesso procedimento e in relazione alla stessa imputazione provvisoria ascritta.

2. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga annullato con rinvio al Tribunale di Milano, ritenendo la fondatezza del motivo proposto dalla società ricorrente e rilevando come il Tribunale avesse pronunciato l’inammissibilità del riesame creando un anomalo onere a carico della parte, non previsto da alcuna disposizione, quale causa di inammissibilità della impugnazione, così violando il principio di tassatività vigente in materia.

3. La difesa ha depositato conclusioni scritte con le quali ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni chiedendone l’accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

2. Le argomentazioni difensive proposte in modo specifico ed argomentato, condivise nella loro portata dalla Procura generale, sono fondate. Il ragionamento affrontato dal Tribunale del riesame è viziato dall’effettivo mancato confronto con l’istanza di riesame, che richiamava in modo specifico e puntuale il contesto nel quale si inseriva la nuova istanza rispetto al sequestro nuovamente disposto nei confronti della ricorrente.

3. Considerata l’istanza di riesame, gli allegati alla stessa, lo specifico richiamo alla precedente fase, in chiaro collegamento con la nuova istanza, il Tribunale avrebbe dovuto riscontrare l’evidente natura endoprocedimentale della impugnazione proposta, in chiaro collegamento con il primo annullamento del provvedimento di sequestro, pronunciato proprio dal Tribunale di Milano, a seguito della impugnazione della Antel S.r.l. in presenza dei requisiti formali legittimanti la stessa impugnazione, tra l’altro riscontrabili sulla base degli allegati prodotti dalla parte istante anche in questa sede (dai quali emerge la presenza di procura speciale datata 22/11/2024, comunicata e depositata formalmente nel rispetto delle disposizioni evocate).

4. La motivazione sul punto appare, di fatto, totalmente mancante e sconta una evidente astrattezza e genericità, risultando di contro fondata l’osservazione della Procura generale in ordine alla atipicità del requisito evocato, ovvero l’allegazione della procura speciale come dato risolutivo, che di per sé avrebbe dato causa alla pronuncia di inammissibilità, in mancanza di previsione specifica in tal senso. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, c.p.p. Così deciso il 28 maggio 2025. La Cons. Est. Il Presidente Marzia Minutillo Turtur Andrea Pellegrino