Cassation appeal dismissed because the accused personally filed it, violating the mandatory rule requiring a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the accused, Vittoria Matarrese, filed it personally rather than through a qualified lawyer. The lower court had convicted her of theft, and she challenged the decision directly without legal representation. The court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure mandates professional representation for appeals to ensure technical quality and prevent evasion of this strict requirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation by an accused is inadmissible if filed personally, as the law strictly requires representation by a qualified lawyer to guarantee professional standards in this specialized proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Matarrese Vittoria nata a Napoli il 08/05/1979 avverso la sentenza del 14/10/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 14/10/2024 confermava la sentenza del Tribunale di Frosinone in data 28/06/2021, che aveva condannato Vittoria Matarrese per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata personalmente.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall’imputata personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all’obbligo di proposizione dell’impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01), ha individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione:
«L'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1».
4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa