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Ordinanza — n. 21518/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of qualification and constitutional challenge as unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21518/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant personally submitted the petition without a qualified lawyer, violating the mandatory signature requirement. The appellant argued this personal submission violated constitutional rights, but the court affirmed that legislative discretion allows requiring technical representation for cassation appeals. Consequently, the court rejected the constitutional challenge and imposed a fine for the procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 111, co. 7 Cost.: The requirement for technical representation in cassation appeals does not violate constitutional rights, as it falls within legislative discretion and does not limit defense faculties.

Parole chiave

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cassation appeal qualified lawyer procedural defect constitutional challenge legal representation Cassa delle Ammende Art. 613 c.p.p. revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo carenza di motivazione e sollevando questione di legittimità costituzionale per contrasto dell’art. 613 c.p.p., con l’art.
Art. 111, co. 7 Cost.
613 c.p.p., con l’art. 111, co. 7 Cost. e 117, co.
Art. 117, co. 1 Cost.
Art. 616 c.p.p.
Art. 24 Cost.
Art. 6 CEDU
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo carenza di motivazione e sollevando questione di legittimità costituzionale per contrasto dell’art. 613 c.p.p., con l’art.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
A seguitodell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 , ai sensi dell'art.
art. 613 c.p
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo carenza di motivazione e sollevando questione di legittimità costituzionale per contrasto dell’art. 613 c.p.p., con l’art.
art. 613 cod. proc. pen
Unite secondo cui “E’ manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
articolo 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 Rv. 272011
Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271334
272011; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271334).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Jammeh Lamin (cui 05dop0u) nato in GAMBIA il 22/07/1999 avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d'appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 21/01/2025, la Corte d’appello di Torino in riforma della sentenza del GIP de Tribunale di Torino in data 09/04/2024, che aveva condannato Jammeh Lamin per il delitto di furto e tentata rapina aggravata, riduceva la pena a lui inflitta in mesi dieci di reclusione ed euro 160,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo carenza di motivazione e sollevando questione di legittimità costituzionale per contrasto dell’art. 613 c.p.p., con l’art. 111, co. 7 Cost. e 117, co. 1, Cost.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

A seguitodell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 , ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Nel caso di specie, essendo stato il ricorso presentato personalmente dall'imputato, va dichiarata l'inammissibilità del medesimo. Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, è sufficiente richiamare il principio affermato dalle Sez. Unite secondo cui “E’ manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. ( Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 Rv. 272011; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271334). La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in Euro 3.000,00. Il ricorso è inammissibile. A seguitodell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 , ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.

Nel caso di specie, essendo stato il ricorso presentato personalmente dall'imputato, va dichiarata l'inammissibilità del medesimo. Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, è sufficiente richiamare il principio affermato dalle Sez. Unite secondo cui “E’ manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. ( Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 Rv. 272011; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271334). La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in Euro 3.000,00. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore