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Ordinanza — n. 21497/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as plea agreement on penalty cannot be unilaterally challenged by defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21497/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the criminal appeal inadmissible because the defendant attempted to challenge a penalty agreed upon with the public prosecutor. The defense argued for a violation of recidivism rules, but the Court held that a freely negotiated penalty, once ratified by the appellate judge, cannot be unilaterally modified by the defendant. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 c.p.p.; Art. 606 co. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A penalty measure freely agreed upon by the parties and ratified by the appellate judge cannot be unilaterally challenged by the defendant through a cassation appeal, as the agreement is binding and the defendant cannot alter the terms once judicially confirmed.

Parole chiave

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plea agreement penalty recidivism application cassation inadmissibility appellate procedure binding judicial decision recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599 c.p.p.
Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p.
Art. 606 co. 3 c.p.p.
L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art.
Art. 616 c.p.p.
606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergente dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
D.L. n. 92/2008
L. 125/2008
art. 599 bis c.p
Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p.
art. 599 c.p
Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p.
art. 616 c.p
606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAIOLA ARMANDO nato a SIRACUSA il 22/11/1978 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l'imputato ha dedotto violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva nei suoi confronti.

2. Il ricorso è inammissibile poiché deduce l'illegittimità della pena che è stata comunque oggetto di accordo con la pubblica accusa. È infatti ius receptum, cui questo Collegio intende dare seguito, che l'imputato non possa porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599 c.p.p., nel quale l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado.

D'altra parte, anche quando era in vigore l'istituto del c.d. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc.pen., abrogato con decreto legge n. 92/2008, convertito nella L. 125/2008, il Supremo Collegio di questa Corte aveva già statuito che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti nell'esercizio del potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715).

3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergente dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 aprile 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Fran e«gco Fiori Angelo Caputo_ (Li) DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE