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Ordinanza — n. 21496/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing as they challenge only the sentence's congruity, not legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21496/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals inadmissible because the appellants challenged the sentence's congruity rather than its legality. The appellants argued that the penalty violated Articles 133 and 133 bis of the Penal Code, but the Court held that under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, the appellate judge does not assess sentence congruity. Consequently, the appeals were rejected as they fall outside the actionable grounds for challenging a plea bargain agreement.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 co. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the congruity of a sentence agreed upon under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible, as the appellate judge's role is limited to verifying the legality of the agreement, not its appropriateness.

Parole chiave

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plea bargain appeal sentence congruity inadmissible appeal appellate review Italian criminal procedure proporzionalità della pena adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con i ricorsi avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p.
Art. 606 co. 3 c.p.p.
Le impugnazioni sono quindi inammissibili (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art.
Art. 616 c.p.p.
606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in C 3.000,00.
Art. 133 cod. pen.
Art. 133 bis cod. pen.
art. 599 bis c.p
Con i ricorsi avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
I ricorsi sono inammissibili poiché deducono l'illegalità della pena per violazioni che, al più, possono costituire causa della illegittimità della sanzione e che pertanto esulano dall'ambito dei motivi azionabili avverso una sentenza pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen..
art. 616 c.p
606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: POPESCU ION nato in ROMANIA il 16/01/1980 POPESCU GHEORGHE nato in ROMANIA il 16/01/1980 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE d'APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con i ricorsi avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, gli imputati hanno dedotto violazione di legge per illegalità della pena per mancato rispetto dei criteri previsti dagli artt. 133 e 133 bis, cod. pen..

2. I ricorsi sono inammissibili poiché deducono l'illegalità della pena per violazioni che, al più, possono costituire causa della illegittimità della sanzione e che pertanto esulano dall'ambito dei motivi azionabili avverso una sentenza pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen.. Peraltro, secondo il costante insegnamento di questa Corte, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (cfr. Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; cfr. in tal senso Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01 per cui in tema di «patteggiamento in appello» ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata).

3. Le impugnazioni sono quindi inammissibili (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 aprile 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Franc sco Flo it Angelo Caputo7) DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE6 G1