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Sentenza — n. 21494/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against first-instance judgment where defendant was represented by special counsel in abbreviated procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21494/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order dismissing Vincenzo Zecca's appeal due to alleged lack of a subsequent power of attorney. Zecca argued that his presence was legally established through his special counsel's request for abbreviated procedure, rendering the specific appeal mandate unnecessary, and also submitted the appeal electronically with the appeal filing. The court accepted this interpretation, noting that when a defendant is represented by special counsel in an abbreviated trial, they are deemed present by law, eliminating the need for a separate subsequent mandate to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.: In abbreviated procedure where the defendant is represented by special counsel, the requirement for a specific subsequent power of attorney to appeal is not applicable as the defendant is deemed present by law.

Parole chiave

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abbreviated procedure special counsel deemed present subsequent mandate appeal admissibility criminal procedure code legal representation domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
1 Con l'indicata ordinanza, la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da Vincenzo Zecca avverso la sentenza 15 marzo 2024 del Tribunale di Lecce per mancata allegazione di mandato ad impugnare successivo alla pronuncia in contestazione, ex art. 581, comma 1- quater, cod.
Art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
pen., sull'onere di specifico mandato ad impugnare per l'imputato giudicato in assenza, alla luce del fatto che, in tal caso, non possono sussistere incertezze sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, presente ex lege in forza del disposto dell'art. 420, comma 2 ter, ultima parte, cod.
art. 611 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali
di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale" (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv.
Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
3.2 Ad abundantiam, v'è da evidenziare, quale ulteriore profilo di fondatezza del ricorso, in sé sufficiente a giustificarne l'accoglimento, come emerga dagli atti del processo (cui questa Corte può accedere in ragione della natura in procedendo del vizio lamentato - Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZECCA VINCENZO nato a COPERTINO il 30/12/1971 avverso l'ordinanza del 11/12/2024 della CORTE d'APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Lecce per l'ulteriore corso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen..

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con l'indicata ordinanza, la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da Vincenzo Zecca avverso la sentenza 15 marzo 2024 del Tribunale di Lecce per mancata allegazione di mandato ad impugnare successivo alla pronuncia in contestazione, ex art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen., in quanto assente nel corso del processo in primo grado.

2. Nel presentare ricorso avverso l'ordinanza, il difensore dell'imputato evidenzia che questi, pur assente, doveva considerarsi presente, in quanto rappresentato dal difensore, in forza di specifico mandato per il giudizio abbreviato; ed inoltre, e comunque, il mandato ad impugnare specifico e successivo era stato allegato all'appello, ed inviato unitamente all'impugnazione, alla cancelleria della Corte d'appello.

3. Il ricorso è fondato, per una duplice ragione. 3.1 Innanzi tutto, è doveroso premettere che, come evidenziato dal Difensore nel ricorso per Cassazione, in primo grado il processo è stato definito con rito abbreviato, richiesto dall'imputato, indicato come assente, a mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale a tal fine. Tale essendo il rito e la rappresentanza processuale dell'imputato, trova applicazione il principio ermeneutico, richiamato tanto dalla Difesa dell'imputato che dal Sostituto Procuratore generale nella propria requisitoria scritta, secondo il quale nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, non trova applicazione il disposto dell'art. 581, comma 1 - quater, cod. proc. pen., sull'onere di specifico mandato ad impugnare per l'imputato giudicato in assenza, alla luce del fatto che, in tal caso, non possono sussistere incertezze sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, presente ex lege in forza del disposto dell'art. 420, comma 2 ter, ultima parte, cod. proc. pen. che prevede espressamente "È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto ... di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale" (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208 - 01;

Sez. 3, n 43835 del 12/10/2023, C, 285332: quest'ultima pronuncia specifica ulteriormente l'irrilevanza dell'eventuale indicazione di assenza riportata sulla sentenza appellata, come avvenuto anche nel presente caso). 3.2 Ad abundantiam, v'è da evidenziare, quale ulteriore profilo di fondatezza del ricorso, in sé sufficiente a giustificarne l'accoglimento, come emerga dagli atti del processo (cui questa Corte può accedere in ragione della natura in procedendo del vizio lamentato - Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094) che, in realtà, la procura ad impugnare successiva alla sentenza di condanna di primo grado, fosse stata allegata (in formato elettronico, inviata telematicamente) all'atto di appello.

Anche per tale ragione, il ricorso merita accoglimento.

4. Per quanto fin qui considerato, l'ordinanza di inammissibilità, impugnata in questa sede dalla Difesa di Vincenzo Zecca, va annullata senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Lecce per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Lecce per il giudizio. Così deciso il 17 aprile 2025 Il Co