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Sentenza — n. 20998/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for nullity due to violation of oral trial request irretractability during pandemic emergency.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20998/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment, ruling that the oral trial request made by the defense was irretractable under pandemic emergency regulations. The appellant argued the lower court proceeded with a written trial despite the request, violating procedural guarantees. The court held that once an oral trial is ritually requested, it cannot be revoked, and proceeding with a non-participated chamber trial constitutes a general nullity.

Regesto Legislator

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Art. 178, 179, 185 c.p.p.; D.L. n. 137/2020: In proceedings under pandemic emergency rules, an oral trial request is irretractable and irrevocable; proceeding with a non-participated chamber trial after such a request constitutes a general nullity.

Parole chiave

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oral trial request pandemic emergency rules irretractability of request general nullity intermediate regime nullity contradictory principle procedural violation procedura orale

Disposizioni normative citate

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Art. 178, 179, 185 c.p.p.
282014, secondo cui, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, la celebrazione del giudizio di appello in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
D.L. n. 137/2020
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
42410/2021, cit.,secondo cui, in caso contrario, non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 111, comma secondo, Cost.
176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall’instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall’art. 111, comma secondo, Cost).
art. 131 - bis cod. pen
violazione dell’art. 131 - bis cod. pen., anche in considerazione della mancanza di danni rilevanti riportati da parte della parte offesa, che aveva rimesso la querela(terzo motivo); 1.4.violazione dell’art.
art. 20-bis cod. proc. pen
pen., anche in considerazione della mancanza di danni rilevanti riportati da parte della parte offesa, che aveva rimesso la querela(terzo motivo); 1.4.violazione dell’art. 20-bis cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto(quarto motivo); 1.5.violazione dell’art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile
Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L.
282207),irretrattabilità che rimane ferma persino in presenza di una successiva rinuncia alla discussione della parte che aveva chiesto la trattazione orale(vedi, Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv.
Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi
Sez. 2, n. 35243 del 08/07/2021, Cialdella
anche, Sez. 2, n. 35243 del 08/07/2021, Cialdella, Rv.
Sez. 2, n. 42410/2021
Sez. 2, n. 42410/2021, cit.,secondo cui, in caso contrario, non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall’art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASELLI MATTIA nato a ALTAVILLA IRPINA il 29/07/1952 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generaleALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli , con sentenza del 15 maggio 202 4 , confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Mattia Maselli responsabile del reato di danneggiamento; avversola sentenza ricorre il difensore diMaselli, eccependo: 1.1.violazione degli artt. 178, 179 e 185 cod. proc. pen. e 23-bis del D.L. n. 137/2020: l’imputato era stato citato a giudizio avanti la Corte di appello per l’udienza del 10 gennaio 2024, per la quale veniva richiesta la trattazione orale del processo; alla suddetta udienza veniva disposto un rinvio al 23 aprile 2024 per difetto di notifica della citazione a giudizio, che però veniva rinnovata per l’udienza del 15 maggio 2024, nel corso della quale si era proceduto con trattazione scritta, senza tener conto della richiesta di trattazione orale ed indicando l’imputato come libero non comparso e presente in aula un difensore in sostituzione del difensore di fiducia, non presente(primo motivo); 1.2. illogicità della motivazione, in quanto la Co r te di appello non aveva sottoposto la dichiarazione dei testimoni ad alcuna verifica e poichè non era emerso che la condotta di Maselli fosse finalizzata, sotto il profilo psicologico, anche solo indirettamente, al danneggiamento di beni altrui(secondo motivo); 1.3. violazione dell’art. 131 - bis cod. pen., anche in considerazione della mancanza di danni rilevanti riportati da parte della parte offesa, che aveva rimesso la querela(terzo motivo); 1.4.violazione dell’art. 20-bis cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto(quarto motivo); 1.5.violazione dell’art. 133 cod. pen., in quanto la Corte di appello non aveva tenuto conto della effettiva entità del fatto e della circostanza che il fatto era avvento nell’ambito di rapporti lavorativi tenuti dall’imputato con l’ente comunale (quinto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondatoin merito al primo assorbente motivo, circostanza che ne impone l’accoglimento. 1.1. Si deve infatti rilevare che in caso di procedimento celebrato nella vigenza della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da COVID-19, la richiesta di trattazione orale, una volta che sia stata ritualmente proposta, deve ritenersi irretrattabile ed irrevocabile (vedi, Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207),irretrattabilità che rimane ferma persino in presenza di una successiva rinuncia alla discussione della parte che aveva chiesto la trattazione orale(vedi, Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520) . 1.2.

Inoltre, la richiesta di trattazione orale, involgendo l'intero processo e non la singola udienza o la singola posizione processuale, non deve essere reiterata, avendo la stessa efficacia permanente sino alla definizione del procedimento. Si configura cosìuna legittima aspettativa della parte ( anche non richiedente)alla non “retrocessione”del rito precedentemente disposto, in quanto il rinvio del processo a nuovo ruolo, o anche a udienza fissa disposto, per qualsiasi causa,nel giudizio di merito, non comporta l'instaurazione di un “ procedimento diverso”che permetta di giustificare la revoca della precedente ammissione del rito,la cui forma si radica necessariamente alla prima udienza(sulla irretrattabilità della richiesta anche in tema di procedimento avanti alla Corte di cassazione, v.

Sez. 2, n. 42410/2021, cit.,secondo cui, in caso contrario, non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall’instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall’art. 111, comma secondo, Cost). 1.3. Ciò determina la conseguenza che,in presenza di richiesta e disposta trattazione orale(come avvenuto nel caso in esame), lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio (vedi,Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021 , Giaconi, Rv. 282172 , secondo cui, in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione; nello stesso senso, v. anche, Sez. 2, n. 35243 del 08/07/2021, Cialdella, Rv. 282014, secondo cui, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, la celebrazione del giudizio di appello in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., qualora la richiesta di trattazione orale sia stata trasmessa tempestivamente in cancelleria ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dall'art. 23, comma 2, d.l. 9 novembre 2020 n. 149, in quanto non ancora operativo).

Deve quindi essere riaffermato il seguente principio di diritto: “In caso di procedimento celebrato in sede di appello nella vigenza della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da COVID-19, la richiesta di trattazione orale, una volta che sia stata ritualmente proposta, deve ritenersi irretrattabile ed irrevocabile e, involgendo l'intero processo e non la singola udienza o la singola posizione processuale, non deve essere reiterataall’interno del grado , avendo la stessa efficacia permanente sino alla definizione del procedimento nel grado ; pertanto, in presenza di richiesta e disposta trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con ricorso per cassazione”.

2. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, non essendosi instaurato correttamente il contraddittorio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata dspone tramettersi gliatti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così deci