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Ordinanza — n. 20983/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of explicit non-punishment grounds in plea deal sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20983/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to explicitly demonstrate non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure in the contested plea deal sentence. While the applicant argued for insufficient reasoning regarding penalty congruity and crime continuity, the Supreme Court held that such appeals are strictly limited to specific statutory violations. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea deal proceedings, a cassation appeal against the sentencing judgment is inadmissible unless the judgment explicitly excludes non-punishment grounds under Article 129, as general claims of insufficient motivation do not suffice.

Parole chiave

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plea deal appeal non-punishment grounds Article 129 code inadmissible appeal procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali esecuzione della pena detentiva sostitutiva remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Bari ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Con un unico motivo deduce l’omessae/o insufficiente motivazione sul la congruità della pena e sulle ragioni per cui il giudice ha ritenuto la continuazione tra i reati, al cui proposito ha valorizzato la sola contiguità temporale.
Art. 129 cod. proc. pen.
A ciò si aggiunga che «la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bari ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
A ciò si aggiunga che «la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain
pen.» (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o d a : GIRONE COSIMOnato il 01/09/1959 a B ARI avverso la sentenza in data 23/01/2025del GUP del TRIBUNALE DI BARI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Cosimo Girone, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 23/01/2025, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Bari ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Con un unico motivo deduce l’omessae/o insufficiente motivazione sul la congruità della pena e sulle ragioni per cui il giudice ha ritenuto la continuazione tra i reati, al cui proposito ha valorizzato la sola contiguità temporale.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibilealla luce dell’orientamento di le- gittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricor- so per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento exart. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01).

A ciò si aggiunga che «la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impu- gnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità exart. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102-01). Eve- nienza neanche dedotta nel ricorso in esame.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedi- mento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del- le spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/05/2025 Il Consigliere estensore IlPresiden