Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to cite statutory grounds for non-punishability in plea bargain context.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to explicitly cite the statutory grounds for non-punishability under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for insufficient motivation regarding a mitigating circumstance, but the Court noted that in plea bargain cases, such appeals are only valid if the non-punishability grounds are evident from the text. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448 c.p.p.; Art. 62 c.p.; In plea bargain cases, a cassation appeal claiming omitted mitigating circumstances is inadmissible unless the text of the contested judgment clearly evidences the existence of a statutory ground for non-punishability under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o d a : CARNEVALE GENNAROnato il 30/06/1989 a NAPOLI avverso la sentenza in data 25/03/2025del GIP del TRIBUNALE DI NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gennaro Carnevale, per il tramite del proprio procuratore speciale, im- pugna la sentenza in data 25/03/2025, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Na- poliai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Con un unico motivo deduce l’omessa e/o insufficiente motivazione e la mancanza di correlazione sulmancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibilealla luce dell’orientamento di le- gittimità che ha spiegato che «la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di con- trollo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non pu- nibilità exart. 129 cod. proc. pen.» ( Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019 , Hussain, Rv. 277102 –01). Questa Corte ha anche avuto occasione di puntualizzare che «in tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circo- stanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena» (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia,Rv. 279117 – 01 ), come avvenuto nel caso in esame.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedi- mento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del- le spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/05/2025 Il Consigliere estensore IlPreside