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Ordinanza — n. 20979/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing agreements as they cite inadmissible grounds regarding waived appeal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20979/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by two defendants inadmissible and dismissed the proceedings without formalities. The appellants challenged the appellate court's decision to reduce their sentences based on a plea agreement, arguing issues regarding the formation of their will and the application of aggravating circumstances. The court ruled that since the defendants had explicitly waived their appeal reasons to accept the settlement, any subsequent complaints about waived issues or legal qualifications are legally inadmissible under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals based on plea agreements, only grounds concerning the formation of the party's will, the prosecutor's consent, and divergent pronouncements are admissible; complaints regarding waived reasons, non-assessed conditions for acquittal, or legal qualification are inadmissible.

Parole chiave

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plea agreement appeal waived appeal reasons inadmissible grounds sentencing reduction criminal procedure code diritto di ottenere una decisione ritiro della domanda di revisione censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-biscod.
Art. 610 c.p.p.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
272969-01), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
273194-01), all’insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv.
Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Furino
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti
Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell’interesse di 1. Vinciguerra Cristian, nato a Catania il 08/09/1987 2. Mannarà Francesco, nato a Caltagirone il 20/08/1958 avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; uditala relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi ; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Catania , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cataniain data 23 aprile 224, nei confronti di CristianVinciguerra e Francesco Mannarà, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 629 e 416-bis.1cod. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto.

2. Ricorrono per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei propri rispettivi difensori. 2.1. Cristian Vinciguerra deduce quattro motivi di impugnazione con cui censura l’affermazione di responsabilità, la sussistenza dell’aggravante mafiosa, l’applicazione della recidiva e l’entità dell’aumento exart. 81 cod. pen. 2.2. Francesco Mannarà si duole della mancata motivazione in ordine alla volontà della parte di accedere al concordato, non avendo la Corte di appello verificato la manifestazione di volontà e la rinuncia ai motivi, limitandosi a enunciare l’accordo sulla pena.

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il ricorso di Vinciguerra èproposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), all’insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01)e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01).

Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01). 3.2. Le doglianze di Mannarà sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata dà adeguatamente conto della presenza degli imputati e dei loro difensori all’udienza del 6 marzo 2025, precisando poi in motivazione che «le parti hanno insistito nella richiesta di concordato […], previa rinunzia agli altri motivi di appello, con determinazione della pena finale» nei termini ivi riportati nel dettaglio.

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso