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Ordinanza — n. 20296/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20296/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20296/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 11/12/2024 il G.U.P. del Tribunale di Milano ha accolto la richiesta dell’imputato, presente il suo difensore di fiducia, su cui aveva convenuto e prestato il suo consenso il pubblico ministero, ha applicato a Tanane Reda, in relazione ai fatti di rapina pluriaggravata in concorso, utilizzo abusivo di carta di pagamento in concorso e resistenza a pubblico ufficiale in concorso, la pena concordata di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa, condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20296/2025 Roma, lì, 30/05/2025 2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo la nullità della sentenza in quanto il giudice avrebbe potuto e dovuto dichiarare non doversi procedere perché il fatto non sussiste essendosi trattato di un’aggressione non finalizzata alla rapina e, pertanto, motivare diversamente sulla qualificazione del fatto.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20296/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01); nel caso di specie, il ricorso si limita, sul punto, ad un’asserzione di carattere del tutto generico finendo in realtà per ventilare l’insussistenza del fatto senza nemmeno tentare di sorreggere l’affermazione difensiva con argomenti spendibili in questa sede.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina ripudiazione tentata rapina riduzione della pena crimine di aggressione riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
pen., infatti, limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – nella misura di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da ANDREA PELLEGRINO - Presidente - Ord. n. sez. 835/2025 PIERO MESSINI D'AGOSTINI CC - 06/05/2025 PIERLUIGI CIANFROCCA - Relatore - R.G.N. 10698/2025 GIUSEPPE COSCIONI DONATO D'AURIA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Reda Tanane nato a in MAROCCO il 25/05/1998, avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di Milano; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca; procedimento trattato con il rito “de plano”

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 11/12/2024 il G.U.P. del Tribunale di Milano ha accolto la richiesta dell’imputato, presente il suo difensore di fiducia, su cui aveva convenuto e prestato il suo consenso il pubblico ministero, ha applicato a Tanane Reda, in relazione ai fatti di rapina pluriaggravata in concorso, utilizzo abusivo di carta di pagamento in concorso e resistenza a pubblico ufficiale in concorso, la pena concordata di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa, condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20296/2025 Roma, lì, 30/05/2025 2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo la nullità della sentenza in quanto il giudice avrebbe potuto e dovuto dichiarare non doversi procedere perché il fatto non sussiste essendosi trattato di un’aggressione non finalizzata alla rapina e, pertanto, motivare diversamente sulla qualificazione del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 – 01). Il ricorso deduce, invero, l’errata qualificazione giuridica del fatto che, come pure è pacifico, è consentita limitatamente ai casi in cui si verta in un errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01;

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01); nel caso di specie, il ricorso si limita, sul punto, ad un’asserzione di carattere del tutto generico finendo in realtà per ventilare l’insussistenza del fatto senza nemmeno tentare di sorreggere l’affermazione difensiva con argomenti spendibili in questa sede.

4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – nella misura di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente PIERLUIGI CIANFROCCA ANDREA PELLEGRINO