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Ordinanza — n. 20219/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20219/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20219/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 23/09/2023, il Tribunale aveva riconosciuto Lalla Saida El Alaoui Najib responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. in danno dell’ALER di Milano e, procedendo con rito abbreviato, l’aveva condannata alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 115,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20219/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 633 e 639-bis cod. pen. in danno dell’ALER di Milano e, procedendo con rito abbreviato, l’aveva condannata alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 115,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate incapacità di discernimento stato di bisogno riduzione dell'assegno per grandi invalidi prestazione all'indipendente indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. proc. pen
Ricorre per cassazione Lalla Saida El Alaoui Najib deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputata: l’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
art. 616 cod. proc. pen
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – nella misura di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da ANDREA PELLEGRINO - Presidente - Ord. n. sez. 845/2025 PIERO MESSINI D'AGOSTINI CC - 06/05/2025 PIERLUIGI CIANFROCCA - Relatore - R.G.N. 9971/2025 GIUSEPPE COSCIONI DONATO D'AURIA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: El Alaoui Najib Lalla Saida nata in MAROCCO il 01/01/1979, avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte d'appello di Milano; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca; procedimento con il rito “de plano”

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 23/09/2023, il Tribunale aveva riconosciuto Lalla Saida El Alaoui Najib responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. in danno dell’ALER di Milano e, procedendo con rito abbreviato, l’aveva condannata alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 115,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Ricorre per cassazione Lalla Saida El Alaoui Najib deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20219/2025 Roma, lì, 30/05/2025 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputata: l’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01). Le Sezioni Unite hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l’art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – nella misura di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente PIERLUIGI CIANFROCCA ANDREA PELLEGRINO