Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence citing lack of cassation grounds for calculation errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Cascone inadmissible regarding his plea bargain sentence. The defendant argued that the court failed to detail all calculation steps for the final penalty. The court ruled that Article 448 of the Code of Criminal Procedure strictly limits cassation grounds for plea agreements to specific statutory exceptions, excluding challenges to intermediate calculation methods.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; Art. 23, 65, 71, cod. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to cases where the final penalty is legally illegal or exceeds statutory limits, excluding grievances regarding the procedural steps of its calculation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da ANDREA PELLEGRINO - Presidente - Ord. n. sez. 850/2025 PIERO MESSINI D'AGOSTINI CC - 06/05/2025 PIERLUIGI CIANFROCCA - Relatore - R.G.N. 12690/2025 GIUSEPPE COSCIONI DONATO D'AURIA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cascone Alessandro, nato a POMPEI il 02/04/2001, avverso la sentenza del 19/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Torre Annunziata; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca; a seguito di procedura “de plano”
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 19/02/2025 il G.U.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta del difensore di fiducia, a tal fine munito di procura speciale, acquisito il consenso del pubblico ministero, ha applicato ad Alessandro Cascone, in relazione ai fatti di riciclaggio a lui ascritti, la pena finale concordata di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed euro 3.000 di multa. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20218/2025 Roma, lì, 30/05/2025 2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo difetto di motivazione sul calcolo della pena di cui non sarebbero stati indicati tutti i relativi passaggi. 3 Il ricorso è inammissibile.
L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. F , n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01). Con riguardo alla pena, la ricorribilità in cassazione contro la sentenza di patteggiamento è limitata all’ipotesi di pena “illegale” che, anche nell’ipotesi di errata applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è tale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (cfr., Sez.
U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01).
4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – nella misura di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente PIERLUIGI CIANFROCCA ANDREA PELLEGRINO