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Ordinanza — n. 20212/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal by victim dismissed as inadmissible because only complaint to single judge is allowed against archiving.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20212/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal filed by the victim's company inadmissible. The victim company argued against the preliminary judge's order to archive the fraud proceedings. The Court ruled that the correct remedy against an archiving decision is a complaint to a single judge, not a cassation appeal. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible against a decision to archive criminal proceedings, as the exclusive remedy is a complaint to a single judge.

Parole chiave

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criminal procedure archiving decision remedy exhaustion cassation inadmissibility victim's rights single judge complaint procedural bar abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D.I.M.A. S.R.L. persona giuridica offesa nel procedimento c/ CEA GIANLUCA nato a MONCALIERI il 21/07/1981 avverso l'ordinanza 20/01/2025 del GIP TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo, rigettando l'opposizione proposta dalla ricorrente, ha disposto l'archiviazione del procedimento avviato a carico di Gianluca Cea per il reato di truffa.

2. Avverso tale provvedimento, la società in intestazione, quale persona offesa, ha proposto ricorso per cassazione, mezzo non esperibile in quanto non consentito dall'ordinamento, essendo previsto che avverso il decreto di archiviazione si può proporre reclamo davanti al Tribunale in composizione monocratica (art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 24