Italian court corrects clerical error in procedural record regarding appeal disposition wording.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered a correction to the procedural record after a clerical mistake altered the disposition of an appeal. The original record erroneously stated the judgment was annulled without remittal, whereas the correct intent was annulment with remittal to another section for a new trial on the sanction. The court ruled that the error was material and must be rectified to reflect the true legal effect of the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: When a procedural record contains a clear clerical error contradicting the substantive disposition, the court must order its correction to ensure the record accurately reflects the judicial decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA -dato atto che all'udienza del 9 maggio 2025 veniva definito il ricorso n. 9436/2025, proposto da D'Amore Antonino, n. a Palermo il 27/9/1987, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 25/10/2024; -considerato che per mera svista il provvedimento definitorio veniva erroneamente trascritto nel ruolo d'udienza ove si legge "annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio" invece che "annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo"; -ritenuto di dover procedere a correzione del ruolo, emendando l'errore materiale reso palese dal tenore del dispositivo, tanto premesso
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza camerale del 09/05/2025 nel proc. R.G. n. 9436/25 sostituendo la frase "annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio" con la frase "annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo". Conferma la frase "dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'affermazione di responsabilità". Così deciso