Ordinanza — n. 20155/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPREMESSO CHE - con sentenza emessa il 9 aprile 2025 nel procedimento iscritto al n. 343/2025 nei confronti di La Versa + 10, questa Sezione della Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 1 febbraio 2024 ha condannato i ricorrenti oltre che al pagamento delle spese processuali e (in caso di inammissibilità) della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, anche alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, Rasathuray Piratheepan, ammessa al patrocinio a spese dello Stato; - rilevato che, nel dispositivo del ruolo di pubblica udienza, non è stata inserita la statuizione prevista dall'art. 110, comma 3, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, relativa alla condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, con pagamento a favore dello Stato; - ritenuto che a tale errore materiale, che non è causa di nullità e non determina una modifica essenziale, può porsi rimedio con il procedimento di correzione previsto dall'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20155/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 343/2025 nei confronti di La Versa + 10, questa Sezione della Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 1 febbraio 2024 ha condannato i ricorrenti oltre che al pagamento delle spese processuali e (in caso di inammissibilità) della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, anche alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, Rasathuray Piratheepan, ammessa al patrocinio a spese dello Stato; - rilevato che, nel dispositivo del ruolo di pubblica udienza, non è stata inserita la statuizione prevista dall'art. 110, comma 3, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, relativa alla condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, con pagamento a favore dello Stato; - ritenuto che a tale errore materiale, che non è causa di nullità e non determina una modifica essenziale, può porsi rimedio con il procedimento di correzione previsto dall'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.;
Testo completo
la seguente ORDINANZA Nel procedimento a carico di: LA VERSA IVAN nato a PALERMO il 26/06/1976 ORLANDO GABRIELE nato a PALERMO il 22/05/1992 TERZO GIOACCHINO nato a PALERMO il 23/06/1995 FILIPPONE ALESSIO nato a PALERMO il 21/11/1999 GAITA FRANCESCO nato a PALERMO il 30/10/1996 GULLI VINCENZO nato a PALERMO il 13/08/2001 LO VERDE CARMELO nato a PALERMO il 19/01/1996 FORTUNATO MARCO nato a PALERMO il 25/08/1989 LO DICO GIOVANNI nato a PALERMO il 22/08/1997 MESSINA ANTONINO nato a PALERMO il 25/10/2000 MARCHESE ANTONINO nato a PALERMO il 12/06/1985 Concluso con la sentenza del 09/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano.
PREMESSO CHE - con sentenza emessa il 9 aprile 2025 nel procedimento iscritto al n. 343/2025 nei confronti di La Versa + 10, questa Sezione della Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 1 febbraio 2024 ha condannato i ricorrenti oltre che al pagamento delle spese processuali e (in caso di inammissibilità) della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, anche alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, Rasathuray Piratheepan, ammessa al patrocinio a spese dello Stato; - rilevato che, nel dispositivo del ruolo di pubblica udienza, non è stata inserita la statuizione prevista dall'art. 110, comma 3, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, relativa alla condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, con pagamento a favore dello Stato; - ritenuto che a tale errore materiale, che non è causa di nullità e non determina una modifica essenziale, può porsi rimedio con il procedimento di correzione previsto dall'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato nel ruolo di udienza pubblica del 9 aprile 2025 al numero 2 nel procedimento a carico di La Versa + 10, R.G. n. 343/2025, nel senso che dopo le parole "Rasathuray Piratheepan", alle parole "che liquida in complessivi euro 2.800 oltre accessori di legge" devono sostituirsi le seguenti: "nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 110 comma 3, d.p.r. cit.". Manda alla Cancelleria per le annotazioni di competenza. Così deÙso il 7 maggio 2025 Il Consigliere ?relatore La Presidente Francesco F ont nna PeOuzzellis DEPOSITAT