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Ordinanza — n. 20083/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because agreed sentence is legally valid and cannot be challenged by defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20083/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the agreed sentence was legally valid and within the statutory range. The appellant argued the sentencing lacked proper motivation regarding the penalty calculation, but the court held that once a sentence is agreed upon with the Prosecutor General, the appellate court's review is limited to legality, not congruity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a sentence is agreed upon between the parties, the appellate court's review is restricted to legality, and the defendant cannot challenge the congruity of the agreed penalty.

Parole chiave

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agreed sentence penalty reduction cassation appeal procedural inadmissibility Prosecutor General alleggerimento della pena attenuazione della pena modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
La Corte di appello di Roma con sentenza ex art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Roma con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Silvio Massimiliano nato a Roma il 29/09/1986 avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Roma con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 05/02/2025, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a Massimiliano Di Silvio con sentenza del Tribunale di Roma del 21/06/2024.

2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza della motivazione in ordine al profilo della dosimetria della pena applicata.

3. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui è affidato. Invero, la pena applicata al Di Silvio, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore generale, per cui l’imputato non può dolersene. La giurisprudenza di legittimità, invero, è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l'accolga, verificare la legalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 – 01). Nel caso di specie, non è ravvisabile l’illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per il reato tentato ascritto al ricorrente.

4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/05