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Sentenza — n. 20043/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to retroactive application of harsher penalty and expiration of limitation period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20043/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's judgment without remittal, finding the lower court erred in applying a newer, harsher penalty regime to facts occurring in 2017. The appellant argued for the application of the more lenient alternative penalty system valid at the time of the offense. The court ruled that the correct legal regime must be applied and subsequently declared the crime prescribed, as the limitation period had expired by April 2025.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 4 cod. pen.; Art. 161 cod. pen.: The principle of non-retroactivity of heavier penalties requires applying the law more favorable at the time of the offense, and the limitation period must be calculated from the cessation of the criminal act.

Parole chiave

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non-retroactivity principle heavier penalty application criminal limitation period alternative penalty regime prescription expiration restrizione di libertà diritto di soggiorno violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 4 cod. pen.
era punito con pena alternativa della reclusione o della multa; che solo nel 2108 è stata introdotta la pena congiunta; che, dunque, la Corte territoriale ha applicato ai fatti per cui si procede la pena introdotta successivamente, in violazione dell’art. 2, comma quarto, cod.
Art. 161, comma 2 cod. pen.
Orbene, al termine ordinario di sei anni, occorre aggiungere, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod.
Art. 30 d.l. 4 ottobre 2018 n. 113
Solo con la novella di cui all’art. 30 del d.l.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
art. 416 cod. pen
art. 633 cod. pen
Invero, al momento della cessazione della permanenza del commesso reato, avvenuta in data 04/10/2017 il reato di cui all’art. 633 cod. pen.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Parra Lemus Lisandro nato in Colombia il 01/05/1056 avverso la sentenza del 6/12/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla pena pecuniaria, con la sua conseguente eliminazione; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 6/12/2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 09/11/2022, che aveva condannato Lemus Lisandro Parra per il reato associativo e per plurimi episodi di invasione di alloggio destinato ad uso pubblico di proprietà dell’Azienda Lombardia Edilizia Residenziale, assolveva il Parra dal reato di cui all’art. 416 cod. pen. e da tre reati fine, quelli di cui ai capi 35), 42) e 43), dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo 13) e rideterminava la pena in mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di cui al capo 41).

2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2 e 633 cod. proc. pen. Rileva che il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. per cui è stata confermata la responsabilità dell’odierno ricorrente risulta commesso in data anteriore e prossima al 26/09/2017 (data dell’ispezione dell’ente proprietario) con permanenza fino al 04/10/2017 (data dell’avvenuto sgombero); che al momento della commissione dei fatti il reato di cui all’art. 633 cod. pen. era punito con pena alternativa della reclusione o della multa; che solo nel 2108 è stata introdotta la pena congiunta; che, dunque, la Corte territoriale ha applicato ai fatti per cui si procede la pena introdotta successivamente, in violazione dell’art. 2, comma quarto, cod. pen.

3. Il ricorso è fondato. Invero, al momento della cessazione della permanenza del commesso reato, avvenuta in data 04/10/2017 il reato di cui all’art. 633 cod. pen. era punito con la pena alternativa della reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 ad euro 1032. Solo con la novella di cui all’art. 30 del d.l. 4 ottobre 2018 n. 113 (conv. con modif. in legge 1° dicembre 2018 n. 132), è stata prevista l’applicazione congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria. Dunque, ha errato la Corte territoriale a non applicare la disciplina vigente all’epoca dei fatti, più favorevole, in ossequio al disposto dell’art. 2, comma 4, cod. pen.

La fondatezza del ricorso ha comportato la corretta instaurazione del rapporto processuale, con la conseguenza che occorre verificare se il termine di prescrizione sia decorso, tenuto conto che la permanenza è cessata al 04/10/2017, data nella quale è stato effettuato lo sgombero dell’immobile. Orbene, al termine ordinario di sei anni, occorre aggiungere, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen., un anno e sei mesi per le interruzioni e quattordici giorni per la sospensione disposta in seguito alla astensione dei difensori dalle udienza, per cui la prescrizione è maturata il 18/04/2025.

Va, dunque, dichiarata la prescrizione del reato ascritto al ricorrente, non sussistendo, alla luce di quanto evidenziato dai giudici di merito in ordine all’affermazione di responsabilità, gli estremi per un immediato proscioglimento interamente liberatorio. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnat