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Ordinanza — n. 20037/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for being personally filed without a qualified defense lawyer as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20037/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant without the mandatory signature of a qualified defense lawyer. The defendant argued for personal representation, but the court noted that the appeal and the lower court's decision were both dated after August 3, 2017, when legislation removed the right to file appeals personally. Consequently, the court ruled that the appeal must be signed by a lawyer to avoid inadmissibility, leading to the dismissal of the case and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a defense lawyer.

Parole chiave

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personal appeal filing qualified defense lawyer inadmissibility de plano Law 103/2017 criminal procedure code Cassa delle ammende procedural defect difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591 comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 610 comma 5 bis, cod. proc. pen.
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
Law No. 103 of 2017
art. 610 cod. proc. pen
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Basile Alessandro, nato a Frosinone il 31/03/1982, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 13/12/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti. à IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella di primo grado, è stato proposto personalmente dall'imputato, che ha sottoscritto l'atto inviato alla Corte di appello di Roma, con firma neppure autenticata dal difensore, incaricato solo del deposito in cancelleria dell'atto di impugnazione. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.).

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato. 2.1. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 apr