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Ordinanza — n. 20036/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed after appeal judgment was communicated on the same day as pronouncement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20036/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline. The appellant argued for a new calculation period, but the court found the appeal judgment was communicated and the appeal period began on January 1, 2025, expiring on February 14, 2025. Consequently, the appeal submitted on February 18, 2025, was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the forty-five-day period calculated from the date the appeal judgment is communicated to the defense, regardless of the date of pronouncement.

Parole chiave

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untimely appeal cassation deadline judgment communication procedural costs inadmissible appeal termini di ricorso tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ne consegue, pertanto, che il termine per impugnare la sentenza di appello col ricorso per cassazione era di giorni quarantacinque a norma dell'art. 585, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, in ragione di profili di inammissibilità rilevati.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, in ragione di profili di inammissibilità rilevati.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTI FRANCO, nato a AVEZZANO il 24/01/1963 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. LUCA PELLEGRINI; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gatti Franco, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data 25/11/2024 che, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Pescara, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di tentata sottrazione di cosa sottoposta a sequestro, così riqualificata l'originaria contestazione di appropriazione indebita.

2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché tardivo. La sentenza impugnata risulta pronunciata all'udienza del 25 novembre 2024 senza la presenza delle parti, con termine per il deposito della motivazione entro il 31 dicembre 2024. La decisione risulta essere stata comunicata lo stesso 25 novembre 2024 al difensore domiciliatario dell'imputato e la motivazione depositata nei termini stabiliti (il 24 dicembre 2024). Dalla lettura della sentenza di primo grado, pronunciata a seguito di rito abbreviato, e dal verbale dell'udienza del 28/02/2023 in cui la decisione venne deliberata risulta, altresì, che l'imputato era presente. Ne consegue, pertanto, che il termine per impugnare la sentenza di appello col ricorso per cassazione era di giorni quarantacinque a norma dell'art. 585, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., decorrente dal 1° gennaio 2025 e con scadenza al 14 febbraio 2025. L'impugnazione, invece, risulta presentata il 18 febbraio 2025.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, in ragione di profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 aprile 2025