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Sentenza — n. 20035/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20035/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20035/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Brescia, accogliendo il ricorso proposto dal pubblico ministero contro il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto l'istanza di aggravamento della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico, accoglieva il gravame e rispristinava il massimo presidio cautelare.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20035/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Brescia, accogliendo il ricorso proposto dal pubblico ministero contro il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto l'istanza di aggravamento della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico, accoglieva il gravame e rispristinava il massimo presidio cautelare.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale assistenza ulteriore proroga della carcerazione espulsione indennizzo per detenzione ingiustificata allontanamento nonostante motivi di salute riabilitazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ndjeunga Yvan Serge nato in CAMERUN il 15/04/1995 avverso l'ordinanza del 28/01/2025 del Tribunale di Brescia, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; Il ricorso viene trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Brescia, accogliendo il ricorso proposto dal pubblico ministero contro il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto l'istanza di aggravamento della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico, accoglieva il gravame e rispristinava il massimo presidio cautelare.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il provvedimento non avrebbe tenuto conto della episodicità dei ritardi contestati e che l'episodio più grave, quello dell'allontanamento avvenuto il 1 gennaio 2025 sarebbe dovuto ad una lite con la compagna e, peraltro, si era concluso con la presentazione del ricorrente presso la caserma dei carabinieri; si deduceva, inoltre, che il ricorrente aveva avuto un buon comportamento processuale sottoponendosi ad un programma di disintossicazione e risarcendo il supermercato "Esselunga", pur non traendone alcun beneficio processuale. 2.2.

Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi di prova, già accuratamente vagliata dal tribunale, che ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'aggravamento, con motivazione priva di vizi logici che non si presta ad alcun censura in questa sede. Il tribunale rilevava infatti che l'ultima trasgressione del gennaio 2025 rappresentava solo l'ultima, e la più eclatante, di una serie di violazioni alle prescrizioni relative agli arresti domiciliari avendo il ricorrente già violato diverse volte le prescrizioni facendo rientro successivamente all'orario stabilito; peraltro la compagna dello stesso, escussa dagli operanti che avevano accertato l'assenza di Ndjeunga non confermava la sua versione limitandosi a riferire di avere trascorso parte della serata insieme al ricorrente e di avere accertato successivamente la sua assenza.

La valutazione di merito effettuata dal tribunale, logica e coerente con le emergenze processuali non è rivisitabile in questa sede e non si presta ad alcuna censura. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'alt 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg esec. cod. proc. pen. Così deciso, il gior