Sentenza — n. 20033/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Termini Giuseppe nato a NAPOLI il 09/05/2005 avverso l'ordinanza del 21/01/2025 del Tribunale di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola depositava requisitoria scritta con la quale chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20033/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: non sarebbe stato compiutamente identificato il reato presupposto della ricettazione; inoltre non sarebbe stato considerato quanto allegato dalla difesa circa il fatto che il padre dell'indagato odierno ricorrente aveva una capacità reddituale e che il denaro rinvenuto si trovava all'interno di un comodino situato nella camera da letto in uso anche al padre del Termini. Infine si deduceva che la motivazione in ordine al pericolo cautelare sarebbe stata apparente in quanto fondato su previsioni probabilistiche. 2.1.1.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Termini Giuseppe nato a NAPOLI il 09/05/2005 avverso l'ordinanza del 21/01/2025 del Tribunale di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola depositava requisitoria scritta con la quale chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Napoli rigettava l'appello proposto nei confronti del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto nei confronti di oggetti, dispositivi elettronici, sostanza stupefacente e della somma in contante di euro 5.595,00 trovati nella disponibilità di Giuseppe Termini, indagato per il reato di ricettazione. Il tribunale riteneva che la libera disponibilità del denaro rinvenuto potesse comportare un aggravamento delle conseguenze dei reati contestati ed una possibile reiterazione di analoghe condotte rilevando che appariva concreto il pericolo che la disponibilità di tale somma avrebbe potuto favorire la perpetrazione di altre analoghe condotte criminose 2.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: non sarebbe stato compiutamente identificato il reato presupposto della ricettazione; inoltre non sarebbe stato considerato quanto allegato dalla difesa circa il fatto che il padre dell'indagato odierno ricorrente aveva una capacità reddituale e che il denaro rinvenuto si trovava all'interno di un comodino situato nella camera da letto in uso anche al padre del Termini. Infine si deduceva che la motivazione in ordine al pericolo cautelare sarebbe stata apparente in quanto fondato su previsioni probabilistiche. 2.1.1.
La doglianza non super la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto il tribunale identificava il reato presupposto del delitto di ricettazione in quello di truffa e, con riguardo alle esigenze cautelari, procedendo ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen riteneva - con valutazione di merito che non si presta ad alcuna censura, che la disponibilità del denaro rinvenuto potesse aggravare o protrarre le conseguenze dell'attività illecita in indagine (pag. 2 della ordinanza impugnata). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il gio