Ordinanza — n. 19879/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl G.I.P. del Tribunale di Lucca, con sentenza in data 5 marzo 2025, applicava nei confronti di Abbou Ayoub la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di concorso in rapina (artt. 110, 628 commi 3 e 4, 61 n.7 cod. pen. – capi A, F e L della rubrica delle imputazioni), sostituzione di persona (artt. 110, 494 cod. pen. – capi B, D, H, I), furto con strappo (artt. 110, 624-bis, commi 2 e 3, 625 nn. 4 e 5, 61 n. 7, cod. pen. – capi C, E, J e K), lesioni personali volontarie (artt. 110, 582, 61 n. 2 cod. pen. – capi G e M).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19879/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il G.I.P. del Tribunale di Lucca, con sentenza in data 5 marzo 2025, applicava nei confronti di Abbou Ayoub la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di concorso in rapina (artt. 110, 628 commi 3 e 4, 61 n.7 cod. pen. – capi A, F e L della rubrica delle imputazioni), sostituzione di persona (artt. 110, 494 cod. pen. – capi B, D, H, I), furto con strappo (artt. 110, 624-bis, commi 2 e 3, 625 nn. 4 e 5, 61 n. 7, cod. pen. – capi C, E, J e K), lesioni personali volontarie (artt. 110, 582, 61 n. 2 cod. pen. – capi G e M).
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Abbou Ayoub, nato in Marocco il 3/8/1996 (CUI 05CTCDU) assistito e difeso dall’avv. Massimiliano D’Alessio - di fiducia avverso la sentenza in data 5/3/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Lucca, con sentenza in data 5 marzo 2025, applicava nei confronti di Abbou Ayoub la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di concorso in rapina (artt. 110, 628 commi 3 e 4, 61 n.7 cod. pen. – capi A, F e L della rubrica delle imputazioni), sostituzione di persona (artt. 110, 494 cod. pen. – capi B, D, H, I), furto con strappo (artt. 110, 624-bis, commi 2 e 3, 625 nn. 4 e 5, 61 n. 7, cod. pen. – capi C, E, J e K), lesioni personali volontarie (artt. 110, 582, 61 n. 2 cod. pen. – capi G e M).
2. Ricorre per cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. per non avere il giudice motivato sull’assenza di clausole di proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen.
3. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti. Infatti, il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
E’ pertanto inammissibile un ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/1/2018, Oboro Ceanu, Rv. 272014 – 01), valutazione che, comunque, risulta essere stata fatta nella sentenza impugnata. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de planoex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così