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Ordinanza — n. 19664/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19664/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19664/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nell’interesse di Atoui Abdel Raouf è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona emessa il 10/01/2025, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, secondo e terzo comma, n.1, cod. pen., eccependosi l’omesso accertamento dell’esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 448 – bis cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19664/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 628, secondo e terzo comma, n.1, cod. pen., eccependosi l’omesso accertamento dell’esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina tentata rapina rinvio del dibattimento abbandono del procedimento per truffa aggravamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
pen., eccependosi l’omesso accertamento dell’esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 – bis cod. proc. pen
Ai sensi dell’art. 448 – bis cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Atoui Abdel raouf nato a VERONA il 16/01/2006 avverso la sentenza del 10/01/2025 del GIP TRIBUNALE di Verona udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. Nell’interesse di Atoui Abdel Raouf è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona emessa il 10/01/2025, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, secondo e terzo comma, n.1, cod. pen., eccependosi l’omesso accertamento dell’esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 448 – bis cod. proc. pen. (introdotto con l.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).

I rilievi sull’entità della pena applicata – su richiesta delle parti – e sulla qualificazione giuridica della fattispecie sono del tutto generici. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen