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Ordinanza — n. 19199/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19199/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19199/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Ciro Palmese propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Ferraradel 1 ° marzo 202 5 di applicazione della pena per il reato di truffa aggravata,contestando l’errata qualificazione giuridica del fatto . Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-biscod. proc. pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017 dispone che “Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”. Poiché i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati,posto che l’eccezione sulla errata qualificazione giuridica del fatto è del tutto generica, non essendo stato indicata quale sarebbe stata la diversa corretta qualificazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de planoex art. 610 comma 5-biscod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19199/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-biscod. proc. pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017 dispone che “Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”. Poiché i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati,posto che l’eccezione sulla errata qualificazione giuridica del fatto è del tutto generica, non essendo stato indicata quale sarebbe stata la diversa corretta qualificazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de planoex art. 610 comma 5-biscod. proc. pen.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori procedura penale vie di fatto gioventù audizione del figlio procedura di protezione degli adulti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell’art. 616 cod.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMESE CIRO nato a FRATTAMINORE il 20/12/2005 avverso la sentenza del 01/03/2025 del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; ricorso trattato con il rito de plano RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Ciro Palmese propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Ferraradel 1 ° marzo 202 5 di applicazione della pena per il reato di truffa aggravata,contestando l’errata qualificazione giuridica del fatto .

2. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-biscod. proc. pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017 dispone che “Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”. Poiché i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati,posto che l’eccezione sulla errata qualificazione giuridica del fatto è del tutto generica, non essendo stato indicata quale sarebbe stata la diversa corretta qualificazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de planoex art. 610 comma 5-biscod. proc. pen.

3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 06/05/2025 Il consigliere estensore Il Presidente Giusep