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Ordinanza — n. 19197/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-punishment grounds in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19197/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived all grounds for appeal to accept a reduced sentence. The defense argued that the appellate court failed to evaluate non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that once an accused renounces appeal grounds, the second-instance judge is limited to sentencing and cannot address waived issues, rendering the appeal procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Upon renunciation of appeal grounds, the second-instance judge's cognition is limited to sentencing, precluding review of waived non-punishment causes or nullities.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds plea agreement in appeal non-punishment causes procedural preclusion inadmissible cassation appeal devolutivo effect Article 129 c.p.p. tutela del processo decisionale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
LaCorte di Appello di Napoli rideterminava, ai sensi dell’art. 599 - bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore diTortora, lamentandoche la Corte di appello aveva omesso la doverosa valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod.
Art. 610 c.p.p.
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame, che può essere dichiarata senza formalità, in applicazione dell’art. 610 comma 5-biscod.
Art. 616 c.p.p.
pen.; ai sensi dell’art. 616 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 599 - bis cod. proc. pen
LaCorte di Appello di Napoli rideterminava, ai sensi dell’art. 599 - bis cod. proc. pen., la pena alla qualeAntonio Tortora era stato condannato per rapina aggravata.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore diTortora, lamentandoche la Corte di appello aveva omesso la doverosa valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 cod. proc. pen
LaCorte di Appello di Napoli rideterminava, ai sensi dell’art. 599 - bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
(tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra Brahim
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORA ANTONIO nato a NAPOLI il 17/02/1971 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; ricorso trattato con il rito de plano RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. LaCorte di Appello di Napoli rideterminava, ai sensi dell’art. 599 - bis cod. proc. pen., la pena alla qualeAntonio Tortora era stato condannato per rapina aggravata. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore diTortora, lamentandoche la Corte di appello aveva omesso la doverosa valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. 2.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l’appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919). La medesima giurisprudenza ha riconosciuto che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia(Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra Brahim, Rv. 274522).

Invero, l a rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non piùdevoluto in punto di affermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).

3. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame, che può essere dichiarata senza formalità, in applicazione dell’art. 610 comma 5-biscod. proc. pen.; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/05/2025 Il consigliere estensore I