Ordinanza — n. 19196/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanzadel 12 febbraio 202 5 , il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Sondrio rigettava l’opposizione all’archiviazioneproposta nell’interesse di Giacomo Rodolfi. Avverso il decreto ricorre per cassazione il difensore di Rodolfi, eccependo: 1.1.violazione del combinato disposto degli artt. 606, comma 1, lett. b), 698 e 178 lett. b), cod. proc. pen., in quanto non era stata data comunicazione alla società Reale Mutua della richiesta di archiviazione; 1.2.violazione del combinato disposto degli artt. 606, comma 1, lett .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 408 comma 3 cod. proc. pen, art. 410 - bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19196/2025 — snpen · Corte di Cassazione: b) e n. 3 comma 4 Decreto 29.12.2023 n. 217 in quanto il giudice per le indagini preliminari, allineandosi alle eccezioni degli indagati, aveva erroneamente ritenuto che fosse già in vigore la normativa sul processo telematico e quindi l’obbligo di depositare l’opposizione tramite il portale del processo penale, come previsto dall’art. 87 comma 6-bis D.Lgs. n. 150/22; 1.5.violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODOLFI GIACOMO nato a LURATE CACCIVIO il 12/11/1956 parte offesa nel procedimento VILLA GEMMA ELDA nato a SONDALO il 29/12/1940 VILLA ERCOLE QUINTO nato a SONDALO il 12/07/1944 VILLA MARIA LILIA nato a SONDALO il 06/02/1948 VILLA PIA nato a SONDALO il 04/03/1954 VILLA LUISA nato a SONDALO il 12/07/1959 VILLA LIDIA nato a BORMIO il 26/02/1958 QUETTI BARTOLOMEO ENRICO nato a GROSIO il 23/02/1968 avverso l'ordinanza del 12/02/2025 del GIP TRIBUNALE di SONDRIOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanzadel 12 febbraio 202 5 , il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Sondrio rigettava l’opposizione all’archiviazioneproposta nell’interesse di Giacomo Rodolfi. Avverso il decreto ricorre per cassazione il difensore di Rodolfi, eccependo: 1.1.violazione del combinato disposto degli artt. 606, comma 1, lett. b), 698 e 178 lett. b), cod. proc. pen., in quanto non era stata data comunicazione alla società Reale Mutua della richiesta di archiviazione; 1.2.violazione del combinato disposto degli artt. 606, comma 1, lett .
b) e 24-bis cod. proc. pen. in quanto il giudice per le indagini preliminari non si era pronunciato sulla eccezione di incompetenza per territorio; 1.3.violazione del combinato disposto degli artt. 606, comma 1, lett. b) 126 disp. att. cod. proc. pen. e 185 cod. proc. pen. in quanto il giudice per le indagini preliminari aveva confuso il tema del giudice competente a decidere sulla opposizione alla archiviazione con quello dell’ufficio presso il quale l’opposizione deve essere depositata; 1.4.violazione del combinato disposto degli artt. 606, comma 1, lett .
b) e n. 3 comma 4 Decreto 29.12.2023 n. 217 in quanto il giudice per le indagini preliminari, allineandosi alle eccezioni degli indagati, aveva erroneamente ritenuto che fosse già in vigore la normativa sul processo telematico e quindi l’obbligo di depositare l’opposizione tramite il portale del processo penale, come previsto dall’art. 87 comma 6-bis D.Lgs. n. 150/22; 1.5.violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. in quanto il giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente affermato che l’opponente non avrebbe depositato l’opposizione presso la Procura della Repubblica, ignorando che i tentativi di inviare l’opposizione all’indirizzo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio pubblicato sul sito istituzionale erano stati incomprensibilmente rifiutati; 1.6.violazione del combinato disposto degli artt. 606 , comma 1, lett .
c) e dell’art. 408 comma 3 cod. proc. pen., avendo il giudice per le indagini preliminari erroneamente ritenuto che il termine per la proposizione dell’opposizione all’archiviazione fosse perentorio; 1.7. violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., avendo il giudice per le indagini preliminari formulato un giudizio sulla prevedibile assoluzione degli indagati senza esaminare la documentazione prodotta dall’opponente e le richieste di integrazione istruttoria; 1.8.violazione del combinato disposto degli artt. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. e 640 cod. pen. in quanto il giudice per le indagini preliminari non aveva considerato che il pregiudizio del reato di truffa può anche essere di natura non patrimoniale; 1.9.violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. e delle norme extrapenali, avendo il giudice per le indagini preliminari frainteso la natura dei rapporti tra il defunto e coloro che avevano chiesto il risarcimento del danno morale, pur non avendo rapporti con la vittima da molti anni; 1.10.violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., avendo il giudice per le indagini preliminari fornito una motivazione solo apparente alla decisione di escludere che il sig. Quetti non avesse commesso i reati di diffamazione e di favoreggiamento. 2.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Va evidenziato in premessa chel'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, exart. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.(Sez. 2, ord. n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Tv. 286726). 2.2.L’art. 410-bis, comma 3 , cod. proc. pen. prevede infatti che “Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile…”(sul punto di veda Sez.3, n. 32508 del 05/04/2018 , B , Rv. 273371 :
“l 'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-biscod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.”). Pertanto, l'ordinanza con la quale venga rigettata o dichiarata inammissibile l’opposizione all’archiviazionenon è più ricorribile, ma reclamabile ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod.proc. pen. solo nei casi di nullità, previsti dal comma 2 di detta norma.
Il secondo comma dell'art. 410 - bis cod. proc. pen. stabilisce che l'ordinanzadi archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc.pen., che sanziona con la nullità l'inosservanza delle norme concernenti lacitazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio, quindi, soltanto la violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio.
3. Il ricorso proposto - che non contesta la violazione del contraddittorio in danno dell’instante (ma solo nei confronti di altra parte, con conseguente sua carenza di interesse)- non più ammissibile quale mezzo di impugnazione avverso un'ordinanza di archiviazione, va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain f