Italian Court dismisses appeal as late due to notification to retained counsel despite office counsel presence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being filed late, despite the appellant's argument that notification to the retained lawyer was invalid because an office counsel was present. The court held that the temporary appointment of an office counsel does not terminate the relationship with the retained lawyer, who remains the proper recipient of procedural notifications. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157-bis c.p.p.; Art. 97 c.p.p.: The temporary substitution of a retained lawyer with an office counsel does not deprive the retained lawyer of their status as the proper recipient of subsequent procedural acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COCIVERA MAICHOL nato a MESSINA il 16/06/1989 avverso l'ordinanza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARILIA DI NARDO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello diMessina, con ordina nza del 1 3 gennaio 202 5 , dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di Maichol Cocivera avverso lasentenza di primo grado con la quale era stato condannato per il reato di truffa, in quanto tardivamente proposto. Nei confrontidell’ordinanzade qua ricorre il difensore di C ocivera , eccependo laviolazione dell’art. 591, comma 1 , lett c), 585, 548 e 157 - bis cod. pen.: l’avviso di deposito dellasentenza era stato notificato ai sensi dell’art. 157 - bis comma 1 cod. proc. pen. all’imputato presso il difensore di fiducia precedentemente nominato; poiché però al momento del deposito della sentenza l’imputato era assistito da un difensore di ufficio (nominato in occasione della discussione), la notifica avrebbe dovuto essere fatta personalmente all’imputato ai sensi dell’art. 157-bis comma 2 cod. proc. pen., per cui l’appello era tempestivo. 2.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1.
Si deve infatti ribadire che “l a sostituzione del difensore di fiducia assente con un difensore di ufficio per un atto del processo che impone l'assistenza all'imputato, non determina il venir meno della qualità nel difensore di fiducia medesimo, con la conseguenza che a quest'ultimo vanno notificati gli atti processuali successivi” (Sez. 2, n. 9383 del 09/05/2000, Pistoia, Rv. 217343); principio ribadito anche da Sez.3, n. 26076 del 13/03/2007, Shehu, Rv. 237201 , secondo cui “i l difensore di fiducia, anche se sostituito in via transitoria da un difensore d'ufficio nei casi di cui all'art. 97, comma 4, cod.proc. pen., resta titolare della difesa e, pertanto, rimane destinatario delle notificazioni per conto proprio o per conto dell'imputato assistito”.
Del resto, la medesima giurisprudenza di legittimità riconosce che “la nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è volta a consentire l'assistenza temporanea all'imputato in assenza del suo difensore, di fiducia, non rinunciante, o d'ufficio exart. 97, comma 1, cod. proc. pen., impedito a partecipare, e non comporta la costituzione di un rapporto difensivo con lo stesso imputato”(Sez. 4, n. 26348 del 04/06/2021 , D’Angelo, Rv. 281498 , nella quale, in applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di rescissione del giudicato, determinando erroneamente il "dies a quo" per la presentazione di tale istanza nella data di notifica dell'ordine di esecuzione al difensore nominato nel processo, ancorché per più udienze, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.). 2.2.
Fermo quanto precede, ritiene pertanto il Collegio che correttamente l’avviso di deposito della sentenza fosse stato notificato al difensore di fiducia, essendosi giustamente ritenuto di privilegiare il collegamento esistente nel giudizio di merito fra l'interessato ed il suo difensore di fiducia, cioè con colui con il quale si erainstaurato un effettivo rapporto difensivo. 3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i