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Sentenza — n. 19194/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19194/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19194/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Bologna , con sentenza del 9 ottobre 2024, confermava la sentenza di primo gradonella parte in cui aveva ritenuto Andrea Bergamini responsabiledi appropriazione indebita aggravata commessa ai danni di due condominiidallo stesso amministrati. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di Bergamini, eccependo: 1.1.violazione degli artt. 122, 336, 337 cod. proc. pen. e 1130 cod. civ. nella parte in cui aveva ritenuto sussistente in capo all’amministratore di condominio la legittimazione alla proposizione della quereladi cui al capo di imputazione n.1) in difetto di conferimento di procura speciale da parte dei condomini: non era stato considerato che l’assemblea dei condomini aveva conferito il mandato a proporre querela all’avv.

Regesto Legislator

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art 1130 cod. civ, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19194/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ilricorso de ve essere dichiarat o inammissibil e . 1.1. Relativamente a l primo motivo di ricorso , si deve ribadire che “L'amministratore di condominio, in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall'art. 1130 cod. civ., è legittimato a sporgere querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni (Sez. 5, n. 33813 del 26/05/2023 , Breda, Rv. 284991 , in fattispecie di furto di acqua, commesso con violenza sulle cose dai locatari di un appartamento mediante allaccio abusivo all'impianto condominiale).

Parole chiave

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accomandante amministrazione infedele qualificata contratto di amministrazione d'immobili nozione di amministrazione aggiudicatrice responsabilità dell'amministratore responsabilità dell'amministratore dell'eredità

Disposizioni normative citate

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art 1130 cod. civ
Relativamente a l primo motivo di ricorso , si deve ribadire che “L'amministratore di condominio, in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall'art. 1130 cod.
art. 616 cod. proc. pen
270316 – 01) 2.Ai sensi dell’art. 616 cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERGAMINI ANDREA nato a BONDENO il 19/11/1972 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile CONDOMINIO MASSARENTI 2- ZANOLINI 1-1/2 DI BOLOGNA VIA MASSARENTI 2, Avv. DIONINA TORTELLA, che ha chiesto dichiarare l’inammissibilità del ricorso e la conferma delle statuizioni civili con condanna delricorrente alle spese del giudizio; letta altresì la memoria del difensore della parte civile CONDOMINIO G. MALAGOLI n.4, Avv. GIANLUCA BELLUOMINI, che ha insistito per il rigetto del ricorso, senza chiedere condanna del ricorrente al pagamento delle spese né presentare nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna , con sentenza del 9 ottobre 2024, confermava la sentenza di primo gradonella parte in cui aveva ritenuto Andrea Bergamini responsabiledi appropriazione indebita aggravata commessa ai danni di due condominiidallo stesso amministrati. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di Bergamini, eccependo: 1.1.violazione degli artt. 122, 336, 337 cod. proc. pen. e 1130 cod. civ. nella parte in cui aveva ritenuto sussistente in capo all’amministratore di condominio la legittimazione alla proposizione della quereladi cui al capo di imputazione n.1) in difetto di conferimento di procura speciale da parte dei condomini: non era stato considerato che l’assemblea dei condomini aveva conferito il mandato a proporre querela all’avv.

Malagoli e la manifestazione di una volontà punitiva e la richiesta in sede penale di tutela penale dei diritti non rientravano nell’attività di “riscossione dei contributi” di cui all’art 1130 cod. civ.; inoltre, ritenere che l’amministratore possa proporre querela senza una delibera assembleare significherebbe che potrebbe anche rimettere la querela e rinunciare al risarcimento del danno; 1.2.violazione degli artt. 122, 336, 337 cod. proc. pen. e 39 disp. att. cod. proc. pen. per contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto che la sussistenza del potere di proporre querela in capo all’amministratrice condominiale promanasse dall’autentica della firma apposta dal difensore di fiducia, nonché nella parte in cui aveva ritenuto che l’attività di deposito dell’atto da parte del difensore di fiducia ne ratificasse il contenuto: innanzitutto non corrispondeva al vero che l’avvocato Malagoli non fosse legittimato a proporre la querela, dal momento che era proprio a quest’ultimo, e non alla sig.ra Zaunon (che non era stata ancora eletta amministratrice condominiale) che l’assemblea aveva conferito mandato di procedere sia in sede civile che penale nei confronti di Bergamini; inoltre, nessuna ratifica del contenuto della querela da parte del legale era riscontrabile nella stessa; 1.3.contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto conferito all’amministratrice sig.ra Zaunon la procura speciale per la proposizione della querela in ordine al reato di cui al capo 1) dell’imputazione: da una lettura del verbale dell’assemblea appariva evidente che il punto 6 all’ordine del giorno faceva riferimento ad eventuali azioni giudiziali da proporre non nei confronti dell’imputato, ma del precedente amministratore condominiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ilricorso de ve essere dichiarat o inammissibil e . 1.1. Relativamente a l primo motivo di ricorso , si deve ribadire che “L'amministratore di condominio, in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall'art. 1130 cod. civ., è legittimato a sporgere querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni (Sez. 5, n. 33813 del 26/05/2023 , Breda, Rv. 284991 , in fattispecie di furto di acqua, commesso con violenza sulle cose dai locatari di un appartamento mediante allaccio abusivo all'impianto condominiale).

Nel caso in esame,correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che l’amministratore condominiale, che ha il compito di salvaguardare la consistenza patrimoniale del conto corrente condominiale ove confluiscono i contributi dei singoli condomini funzionali all’espletamento dei servizi comuni e quindi, ai sensi dell’art. 1130,comma 1 n. 3, cod. civ. (“r iscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni), sialegittimato a proporre querela. 1.2.

Il secondo motivo di ricorso è pertanto superato da quanto sopra osservato. 1.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, lo stessoè inammissibile in quanto la censura non risulta essere stata proposta in appello : è , infatti , principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (cfr.,Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577;

Sez. 2,n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01) 2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non può,invece, essere accolta la richiesta di liquidazione delle spese del grado proposta dalla parte civile Condominio Massarenti 2- Zanolini 1 - 1/2, in quanto non erano state proposte conclusioni nei confronti della stessa, ma solo relativamente al capo di imputazione che riguardava il Condominio G.

Malagoli n. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Condominio Massaren